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9C 367/2025

Bundesgericht · 2025-05-20 · Italiano CH
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale) | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 agosto 2025 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: Moser-Szeless La Cancelliera: Cometta Rizzi

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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 11.08.2025 9C 367/2025 (9C_367/2025) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 11.08.2025 9C 367/2025 (9C_367/2025) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 11.08.2025 9C 367/2025 (9C_367/2025)

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale) | Assicurazione per l'invalidità

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_367/2025 Sentenza dell'11 agosto 2025 III Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Moser-Szeless, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 20 maggio 2025 (C-3316/2023). Visto: la sentenza del 20 maggio 2025 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione del 2 maggio 2023 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) non è entrato nel merito della terza domanda di rendita d'invalidità dell'8 novembre 2022, il ricorso inoltrato da A.________ il 23 giugno 2025 (timbro postale) al Tribunale federale, considerando: che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.3), che per adempiere tali esigenze l'insorgente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata ( DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 144 V 173 consid. 3.2.2) e non limitarsi a presentare e ribadire la propria opinione, che oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente era determinare se A.________ avesse diritto a che l'UAIE entrasse nel merito della sua terza domanda di rendita d'invalidità formulata l'8 novembre 2022, che il ricorrente afferma di non essere inabile al lavoro solo al 20%, considerato altresì che l'invalidità italiana gli avrebbe riconosciuto una invalidità del 75%, che pertanto l'insorgente si limita essenzialmente a esprimere il suo disaccordo in relazione a quanto affermato dal medico del Servizio medico regionale dell'UAI (SMR), formulando critiche di natura meramente appellatoria (cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) e dunque inammissibili in questa sede, non motivando perché vi sarebbe stato arbitrio o violazione del diritto negli accertamenti e nelle relative conseguenze tratte dall'autorità giudiziaria precedente, che ha confermato che non è stato reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni nel senso dell' art. 87 cpv. 2 OAI , con la conseguente assenza dei presupposti per un'entrata nel merito della nuova domanda, che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, dunque, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile, che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 agosto 2025 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: Moser-Szeless La Cancelliera: Cometta Rizzi