Assicurazione per l'invalidità (ritiro del ricorso) | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 5 settembre 2022 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 05.09.2022 9C 217/2022 (9C_217/2022) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 05.09.2022 9C 217/2022 (9C_217/2022) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 05.09.2022 9C 217/2022 (9C_217/2022)
Assicurazione per l'invalidità (ritiro del ricorso) | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_217/2022 Decreto del 5 settembre 2022 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (ritiro del ricorso), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 marzo 2022 (32.2021.119). Visto: il decreto del 10 giugno 2022 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da A.________ con il ricorso in materia di diritto pubblico del 27 aprile 2022 (timbro postale) contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 marzo 2022, lo scritto del 29 agosto 2022 (timbro postale) con il quale il ricorrente ha chiesto "di voler stralciare la procedura", considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF , in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC , che in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente decreta : 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 5 settembre 2022 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi