Sachverhalt
A.
A.a. Per i periodi fiscali dal 2016 al 2020, i coniugi A.A.________ e B.A.________ sono stati tassati per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali nel Cantone dei Grigioni. Per i periodi fiscali 2016 e 2017, sempre per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali, gli stessi contribuenti sono stati tassati anche nel Cantone Ticino. Il 22 novembre 2021, essi hanno impugnato le decisioni di tassazione emesse dalle autorità ticinesi con un reclamo.
A.b. Con decisione del 28 maggio 2025, le autorità ticinesi hanno respinto il reclamo contro le decisioni di tassazione 2016 e 2017. Con ricorso del 27 giugno 2025, A.A.________ e B.A.________ hanno adito la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
B.
B.a. Il 23 settembre 2024, pendente reclamo contro le decisioni emesse dalle autorità ticinesi, A.A.________ e B.A.________ si sono rivolti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per chiederle di determinare il luogo di tassazione per l'imposta federale diretta dal 2016, giusta l'art. 108 LIFD (RS 642.11).
B.b. Con decisione incidentale del 17 luglio 2025, l'AFC ha sospeso la procedura per determinare il luogo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD fino alla crescita in giudicato della procedura ricorsuale relativa alle tassazioni emesse in materia di imposte cantonali per il 2016 e 2017 dalle autorità ticinesi.
B.c. Il 12 settembre 2025, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione incidentale dell'AFC davanti al Tribunale amministrativo federale. Con sentenza del 3 febbraio 2026, esso ha accolto il loro ricorso nella misura in cui fosse ammissibile e ha annullato la decisione incidentale emessa il 17 luglio 2025, ritenendo che la sospensione della procedura ordinata dall'AFC non fosse compatibile con l'art. 108 LIFD . In tale contesto, ha addossato le spese giudiziarie alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, imponendo alla stessa e all'AFC di corrispondere ai contribuenti un importo a titolo di ripetibili, in ragione di un mezzo ciascuno e con vincolo di solidarietà.
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 marzo 2026, redatto in italiano, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale, redatta in tedesco, davanti al Tribunale federale, domandando che la lingua della procedura sia l'italiano e che sia concesso l'effetto sospensivo. A sostegno di quest'ultima richiesta, indica tra l'altro che la procedura di ricorso cantonale sarebbe in una "fase avanzata". Nel merito, chiede: in via principale, che il giudizio impugnato sia annullato e la decisione incidentale dell'AFC del 17 luglio 2025 sia confermata; in via subordinata, che il giudizio impugnato sia annullato e l'incarto sia rinviato al Tribunale amministrativo federale, per nuova pronuncia.
C.b. In parallelo, la sentenza del 3 febbraio 2026 del Tribunale amministrativo federale è stata impugnata anche dall'AFC, con un ricorso in lingua tedesca (al riguardo, cfr. l'incarto 9C_173/2026 e il giudizio reso in merito in data odierna da questa stessa Corte federale).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento davanti al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata; se le parti usano un'altra lingua ufficiale, esso può svolgersi in tale lingua. Nel stabilire la lingua della procedura, il Tribunale federale dispone di un certo margine di apprezzamento (DTF 152 III 71 consid. 1).
E. 1.2 Nella fattispecie, la sentenza impugnata è redatta in tedesco. Come richiesto dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, in un ricorso redatto in italiano, il presente giudizio è però reso in italiano: unica lingua ufficiale del Cantone Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost./TI), lingua ufficiale sia del Cantone dei Grigioni (art. 3 cpv. 1 Cost./GR) che della Confederazione (art. 70 cpv. 1 Cost.) e lingua nota ai contribuenti.
E. 2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 II 68 consid. 1; 149 II 66 consid. 1.3).
E. 2.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che terminano un procedimento o una parte di esso (art. 90 LTF, decisioni finali; art. 91 LTF, decisioni parziali), oppure contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, il ricorso è possibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del gravame comporterebbe una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2).
L'impugnazione autonoma di queste decisioni è un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su un caso solo una volta ed è vincolata all'esistenza di requisiti precisi (DTF 150 II 346 consid. 1.3.1 e 1.3.3; sentenza 9C_77/2025 del 20 aprile 2026 consid. 2.2).
E. 2.2 La causa riguarda la decisione con la quale l'AFC ha sospeso la procedura relativa alla determinazione del luogo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD fino alla conclusione della procedura ricorsuale relativa alle tassazioni emesse in materia di imposte cantonali per il 2016 e 2017 dalle autorità ticinesi. Impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, tale decisione è stata in seguito annullata, poiché considerata in contrasto con l'art. 108 LIFD .
E. 2.3 Davanti al Tribunale federale, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere qualificata quale decisione finale o quale decisione parziale finale rispettivamente che le condizioni per entrare in materia in base all'art. 91 cpv. 1 lett. a LTF sarebbero date.
Il giudizio del Tribunale amministrativo federale non pone tuttavia termine alla causa o a parte di essa. Di conseguenza, non è una decisione finale o una decisione parziale finale (precedente consid. 2.1), bensì una decisione incidentale contro la quale è possibile ricorrere solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del gravame comporterebbe una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; sentenza 9C_354/2025 del 9 marzo 2026 consid. 1.1).
E. 2.4 Ora, le condizioni per un'entrata in materia in base all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non sono date.
Pregiudizi irreparabili giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che possono essere di regola solo di natura giuridica (DTF 150 II 346 consid. 1.3.2) non sono infatti ravvisabili. In particolare, non può essere considerato tale l'inconveniente accessorio relativo al pagamento di spese e ripetibili davanti all'istanza inferiore, perché la regola secondo la quale il Tribunale federale deve potersi pronunciare su una fattispecie una sola volta vale anche per le conseguenze accessorie di un giudizio incidentale (DTF 150 I 174 consid. 1.1.3).
Pure in questo contesto, dev'essere attesa la decisione finale per poi ricorrere sia contro il merito che contro le conseguenze accessorie della decisione incidentale, oppure solo contro queste ultime, quando l'esito nel merito viene condiviso (art. 46 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]; art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 143 III 416 consid. 1.3; sentenza 1B_519/2021 del 28 luglio 2022 consid. 1.1).
E. 2.5 D'altra parte, va constatata l'assenza delle condizioni per entrare in materia in base all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, perché un accoglimento del ricorso non porterebbe alla conclusione della procedura di determinazione del luogo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD, tramite la pronuncia di una decisione finale, e i suoi effetti sarebbero circoscritti al ripristino della misura cautelare decisa dall'AFC.
Inutile quindi anche soffermarsi sulle considerazioni dell'insorgente relative al dispendio causato dalle due procedure, in materia di imposte cantonali e in materia di imposta federale diretta. In proposito basti indicare che, nella maggior parte dei casi nei quali si pone una tematica di doppia imposizione intercantonale, questo dispendio può essere già evitato se i Cantoni limitano - per lo meno in prima battuta - il loro esame alle sole imposte cantonali. Ciò vale in particolare quando - come nel caso in questione - l'altro Cantone si è già pronunciato in materia di imposta federale diretta.
E. 2.6 Di conseguenza, le condizioni per entrare eccezionalmente in materia su una decisione incidentale non sono date e ciò porta a constatare l'inammissibilità del gravame, senza che sia necessario approfondire ulteriori aspetti relativi all'entrata in materia.
L'inammissibilità del ricorso presentato davanti al Tribunale federale va del resto riscontrata anche per un altro motivo, cioè per il fatto che esso riguarda una misura cautelare e che in tale ambito si può denunciare solo la lesione di diritti costituzionali, che in concreto non è lamentata (art. 98 LTF; sentenza 9C_354/2025, citata, consid. 3.2).
E. 3.1 Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
E. 3.2 Le spese giudiziarie devono essere poste a carico della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, che ha ricorso, è soccombente ed ha interessi pecuniari nella causa (art. 65 e 66 cpv. 1 e cpv. 4 LTF).
E. 3.3 In assenza di scambi di scritti, non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2). Le autorità non ne avrebbero comunque diritto (art. 68 cpv. 3 LTF).
E. 3.4 Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione alle parti, all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. Lucerna, 28 agosto 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_172/2026
Sentenza del 28 agosto 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch, Bollinger,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
A.A.________e B.A.________,
patrocinati dagli avv. Andrio Orler e David Hürlimann,
opponenti,
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira,
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
Oggetto
Imposta federale diretta, periodi fiscali 2016 e 2017,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3 febbraio 2026 (A-6987/2025).
Fatti:
A.
A.a. Per i periodi fiscali dal 2016 al 2020, i coniugi A.A.________ e B.A.________ sono stati tassati per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali nel Cantone dei Grigioni. Per i periodi fiscali 2016 e 2017, sempre per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali, gli stessi contribuenti sono stati tassati anche nel Cantone Ticino. Il 22 novembre 2021, essi hanno impugnato le decisioni di tassazione emesse dalle autorità ticinesi con un reclamo.
A.b. Con decisione del 28 maggio 2025, le autorità ticinesi hanno respinto il reclamo contro le decisioni di tassazione 2016 e 2017. Con ricorso del 27 giugno 2025, A.A.________ e B.A.________ hanno adito la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
B.
B.a. Il 23 settembre 2024, pendente reclamo contro le decisioni emesse dalle autorità ticinesi, A.A.________ e B.A.________ si sono rivolti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per chiederle di determinare il luogo di tassazione per l'imposta federale diretta dal 2016, giusta l'art. 108 LIFD (RS 642.11).
B.b. Con decisione incidentale del 17 luglio 2025, l'AFC ha sospeso la procedura per determinare il luogo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD fino alla crescita in giudicato della procedura ricorsuale relativa alle tassazioni emesse in materia di imposte cantonali per il 2016 e 2017 dalle autorità ticinesi.
B.c. Il 12 settembre 2025, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione incidentale dell'AFC davanti al Tribunale amministrativo federale. Con sentenza del 3 febbraio 2026, esso ha accolto il loro ricorso nella misura in cui fosse ammissibile e ha annullato la decisione incidentale emessa il 17 luglio 2025, ritenendo che la sospensione della procedura ordinata dall'AFC non fosse compatibile con l'art. 108 LIFD . In tale contesto, ha addossato le spese giudiziarie alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, imponendo alla stessa e all'AFC di corrispondere ai contribuenti un importo a titolo di ripetibili, in ragione di un mezzo ciascuno e con vincolo di solidarietà.
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 marzo 2026, redatto in italiano, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale, redatta in tedesco, davanti al Tribunale federale, domandando che la lingua della procedura sia l'italiano e che sia concesso l'effetto sospensivo. A sostegno di quest'ultima richiesta, indica tra l'altro che la procedura di ricorso cantonale sarebbe in una "fase avanzata". Nel merito, chiede: in via principale, che il giudizio impugnato sia annullato e la decisione incidentale dell'AFC del 17 luglio 2025 sia confermata; in via subordinata, che il giudizio impugnato sia annullato e l'incarto sia rinviato al Tribunale amministrativo federale, per nuova pronuncia.
C.b. In parallelo, la sentenza del 3 febbraio 2026 del Tribunale amministrativo federale è stata impugnata anche dall'AFC, con un ricorso in lingua tedesca (al riguardo, cfr. l'incarto 9C_173/2026 e il giudizio reso in merito in data odierna da questa stessa Corte federale).
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento davanti al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata; se le parti usano un'altra lingua ufficiale, esso può svolgersi in tale lingua. Nel stabilire la lingua della procedura, il Tribunale federale dispone di un certo margine di apprezzamento (DTF 152 III 71 consid. 1).
1.2. Nella fattispecie, la sentenza impugnata è redatta in tedesco. Come richiesto dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, in un ricorso redatto in italiano, il presente giudizio è però reso in italiano: unica lingua ufficiale del Cantone Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost./TI), lingua ufficiale sia del Cantone dei Grigioni (art. 3 cpv. 1 Cost./GR) che della Confederazione (art. 70 cpv. 1 Cost.) e lingua nota ai contribuenti.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 II 68 consid. 1; 149 II 66 consid. 1.3).
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che terminano un procedimento o una parte di esso (art. 90 LTF, decisioni finali; art. 91 LTF, decisioni parziali), oppure contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, il ricorso è possibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del gravame comporterebbe una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2).
L'impugnazione autonoma di queste decisioni è un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su un caso solo una volta ed è vincolata all'esistenza di requisiti precisi (DTF 150 II 346 consid. 1.3.1 e 1.3.3; sentenza 9C_77/2025 del 20 aprile 2026 consid. 2.2).
2.2. La causa riguarda la decisione con la quale l'AFC ha sospeso la procedura relativa alla determinazione del luogo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD fino alla conclusione della procedura ricorsuale relativa alle tassazioni emesse in materia di imposte cantonali per il 2016 e 2017 dalle autorità ticinesi. Impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, tale decisione è stata in seguito annullata, poiché considerata in contrasto con l'art. 108 LIFD .
2.3. Davanti al Tribunale federale, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere qualificata quale decisione finale o quale decisione parziale finale rispettivamente che le condizioni per entrare in materia in base all'art. 91 cpv. 1 lett. a LTF sarebbero date.
Il giudizio del Tribunale amministrativo federale non pone tuttavia termine alla causa o a parte di essa. Di conseguenza, non è una decisione finale o una decisione parziale finale (precedente consid. 2.1), bensì una decisione incidentale contro la quale è possibile ricorrere solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del gravame comporterebbe una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; sentenza 9C_354/2025 del 9 marzo 2026 consid. 1.1).
2.4. Ora, le condizioni per un'entrata in materia in base all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non sono date.
Pregiudizi irreparabili giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che possono essere di regola solo di natura giuridica (DTF 150 II 346 consid. 1.3.2) non sono infatti ravvisabili. In particolare, non può essere considerato tale l'inconveniente accessorio relativo al pagamento di spese e ripetibili davanti all'istanza inferiore, perché la regola secondo la quale il Tribunale federale deve potersi pronunciare su una fattispecie una sola volta vale anche per le conseguenze accessorie di un giudizio incidentale (DTF 150 I 174 consid. 1.1.3).
Pure in questo contesto, dev'essere attesa la decisione finale per poi ricorrere sia contro il merito che contro le conseguenze accessorie della decisione incidentale, oppure solo contro queste ultime, quando l'esito nel merito viene condiviso (art. 46 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]; art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 143 III 416 consid. 1.3; sentenza 1B_519/2021 del 28 luglio 2022 consid. 1.1).
2.5. D'altra parte, va constatata l'assenza delle condizioni per entrare in materia in base all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, perché un accoglimento del ricorso non porterebbe alla conclusione della procedura di determinazione del luogo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD, tramite la pronuncia di una decisione finale, e i suoi effetti sarebbero circoscritti al ripristino della misura cautelare decisa dall'AFC.
Inutile quindi anche soffermarsi sulle considerazioni dell'insorgente relative al dispendio causato dalle due procedure, in materia di imposte cantonali e in materia di imposta federale diretta. In proposito basti indicare che, nella maggior parte dei casi nei quali si pone una tematica di doppia imposizione intercantonale, questo dispendio può essere già evitato se i Cantoni limitano - per lo meno in prima battuta - il loro esame alle sole imposte cantonali. Ciò vale in particolare quando - come nel caso in questione - l'altro Cantone si è già pronunciato in materia di imposta federale diretta.
2.6. Di conseguenza, le condizioni per entrare eccezionalmente in materia su una decisione incidentale non sono date e ciò porta a constatare l'inammissibilità del gravame, senza che sia necessario approfondire ulteriori aspetti relativi all'entrata in materia.
L'inammissibilità del ricorso presentato davanti al Tribunale federale va del resto riscontrata anche per un altro motivo, cioè per il fatto che esso riguarda una misura cautelare e che in tale ambito si può denunciare solo la lesione di diritti costituzionali, che in concreto non è lamentata (art. 98 LTF; sentenza 9C_354/2025, citata, consid. 3.2).
3.
3.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
3.2. Le spese giudiziarie devono essere poste a carico della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, che ha ricorso, è soccombente ed ha interessi pecuniari nella causa (art. 65 e 66 cpv. 1 e cpv. 4 LTF).
3.3. In assenza di scambi di scritti, non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2). Le autorità non ne avrebbero comunque diritto (art. 68 cpv. 3 LTF).
3.4. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Lucerna, 28 agosto 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli