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9C_15/2011

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2011-03-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 marzo 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_15/2011

Sentenza del 24 marzo 2011

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

G.________, Italia,

rappresentata dall'avv. Sybille Plouda Gilardoni,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 novembre 2010.

Visto:

il ricorso del 7 gennaio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 4 novembre 2010 del Tribunale amministrativo federale,

il decreto del 4 marzo 2011, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 15 marzo 2011, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

la domanda del 15 marzo 2011 (timbro postale) con cui la ricorrente ha chiesto una proroga di 20 giorni per versare l'anticipo spese,

considerando:

che la domanda di proroga - trasmessa l'ultimo giorno del termine suppletorio e nemmeno indicante motivi nuovi, sopravvenuti dopo la scadenza del primo termine - non può essere accolta, la ricorrente essendo stata espressamente resa attenta nel decreto del 4 marzo 2011 sul fatto che il termine suppletorio non era prorogabile,

che la ricorrente non ha così versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 marzo 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti