Assicurazione sociale cantonale (assistenza giudiziaria) | Assegni familiari nell'agricoltura
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A._________,
E. 2 B._________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione sociale cantonale (ritiro del ricorso), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2015. Visto: il decreto del 18 febbraio 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso del 28 dicembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2015, il decreto del 14 marzo 2016 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile una domanda di riconsiderazione del precedente decreto, lo scritto del 22 marzo 2016 (timbro postale) con il quale i ricorrenti desistono dalla procedura, considerando: che la causa è terminata e dev'essere stralciata dai ruoli dal giudice dell'istruzione (art. 32 cpv. 2 e 71 LTF), potendo rinunciare in concreto a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), per questi motivi, il Presidente decreta :
Dispositiv
- La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Lucerna, 8 aprile 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 08.04.2016 8C 947/2015 (8C_947/2015) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 08.04.2016 8C 947/2015 (8C_947/2015) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 08.04.2016 8C 947/2015 (8C_947/2015)
Assicurazione sociale cantonale (assistenza giudiziaria) | Assegni familiari nell'agricoltura
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_947/2015 {T 0/2} Decreto dell'8 aprile 2016 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Maillard, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento
1. A._________,
2. B._________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione sociale cantonale (ritiro del ricorso), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2015. Visto: il decreto del 18 febbraio 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso del 28 dicembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2015, il decreto del 14 marzo 2016 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile una domanda di riconsiderazione del precedente decreto, lo scritto del 22 marzo 2016 (timbro postale) con il quale i ricorrenti desistono dalla procedura, considerando: che la causa è terminata e dev'essere stralciata dai ruoli dal giudice dell'istruzione (art. 32 cpv. 2 e 71 LTF), potendo rinunciare in concreto a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), per questi motivi, il Presidente decreta : 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Lucerna, 8 aprile 2016 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi