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8C_759/2023

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2023-12-22 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 22 dicembre 2023

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

Il Cancelliere: Colombi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 22 dicembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_759/2023

Sentenza del 22 dicembre 2023

IV Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Basilese Assicurazioni SA,

Aeschengraben 21, 4051 Basilea,

patrocinata dall'avv. Maura Colombo,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 ottobre 2023 (35.2023.63).

Visto:

il ricorso del 27 novembre 2023 (timbro postale) avverso la sentenza del 23 ottobre 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la quale, stando all'attestazione postale, è stata consegnata a A.________ il 25 ottobre 2023,

considerando:

che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,

che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione - come nella fattispecie - decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF),

che l'atto ricorsuale deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),

che nella fattispecie il termine di ricorso contro la sentenza avversata ha iniziato a decorrere il 26 ottobre 2023 ed è scaduto il 24 novembre 2023,

che il ricorso, consegnato alla posta svizzera il 27 novembre 2023, risulta pertanto tardivo, il che comporta la sua inammissibilità secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,

che, date le circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 22 dicembre 2023

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

Il Cancelliere: Colombi