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8C_603/2025

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2025-11-03 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Secondo l' art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell' art. 9 Cost. , o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché ( DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3). Per la denuncia della lesione di diritti fondamentali vige un obbligo di motivazione accresciuto ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

E. 2 Il presidente del Tribunale cantonale ha innanzitutto respinto la domanda di restituzione del termine, richiesta dal ricorrente, per impugnare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 della Cassa di disoccupazione OCST (di seguito: la "Cassa"), le difficoltà economiche invocate non essendo un valido motivo a tal fine. Dopodiché, ha spiegato che l'organo competente per entrare nel merito di una domanda di revisione ( art. 53 LPGA [RS 830.1]) fosse l'autorità che aveva emesso il provvedimento stesso, ovvero la Cassa e non il Tribunale cantonale. La relativa istanza era dunque irricevibile e gli atti sono stati trasmessi alla Cassa per competenza.

E. 3 Il ricorrente si duole di una violazione del suo diritto ad una "revisione effettiva, indipendente e imparziale", invocando genericamente un diniego di giustizia formale. Così facendo, tuttavia, egli omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi della sentenza impugnata. Nel ricorso è infatti assente una qualsiasi argomentazione volta a sostanziare una violazione del diritto da parte dell'autorità precedente per aver negato la propria competenza. Non è inoltre possibile entrare nel merito delle restanti censure, relative al merito della vertenza, poiché il ricorso è diretto contro una sentenza di irricevibilità ( DTF 138 III 46 consid. 1.2 con il riferimento).

E. 4 Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 3 novembre 2025 In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: Viscione Il Cancelliere: Colombi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_603/2025

Sentenza del 3 novembre 2025

IV Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Viscione, Presidente,

Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST, via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 settembre 2025 (38.2025.36).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Secondo l' art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell' art. 9 Cost. , o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché ( DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3). Per la denuncia della lesione di diritti fondamentali vige un obbligo di motivazione accresciuto ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

2.

Il presidente del Tribunale cantonale ha innanzitutto respinto la domanda di restituzione del termine, richiesta dal ricorrente, per impugnare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 della Cassa di disoccupazione OCST (di seguito: la "Cassa"), le difficoltà economiche invocate non essendo un valido motivo a tal fine. Dopodiché, ha spiegato che l'organo competente per entrare nel merito di una domanda di revisione ( art. 53 LPGA [RS 830.1]) fosse l'autorità che aveva emesso il provvedimento stesso, ovvero la Cassa e non il Tribunale cantonale. La relativa istanza era dunque irricevibile e gli atti sono stati trasmessi alla Cassa per competenza.

3.

Il ricorrente si duole di una violazione del suo diritto ad una "revisione effettiva, indipendente e imparziale", invocando genericamente un diniego di giustizia formale. Così facendo, tuttavia, egli omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi della sentenza impugnata. Nel ricorso è infatti assente una qualsiasi argomentazione volta a sostanziare una violazione del diritto da parte dell'autorità precedente per aver negato la propria competenza. Non è inoltre possibile entrare nel merito delle restanti censure, relative al merito della vertenza, poiché il ricorso è diretto contro una sentenza di irricevibilità ( DTF 138 III 46 consid. 1.2 con il riferimento).

4.

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 3 novembre 2025

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi