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39.2025.10

Può restare insoluta quest.se date cond.per restituire termine di ric.c/dec.1.10.25.Infatti dec.3.1.25 di cui chiesto riesame cresciuta in giudic.No rest.termini ric. Ric.c/non entr.nel merito riconsid.dec.3.1.25 irricev. Inoltre non si giustifica revisione dec.3.1.25.No fatti o mezzi di prova nuovi

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Sachverhalt

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornaresulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

2.10.  Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. pure art. 24 cpv. 2 Laps; consid. 2.8.), va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.-4.2., pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.11.  Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA; 24 cpv. 1 Laps; consid. 2.8.; 2.9.).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione;pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale,un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Un simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.

Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

2.13.  Giova, altresì, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 Legge federale sulla procedura amministrativa - PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure,A. Rumo-Jungo,Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

 I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.7.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.

In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 4 novembre 2025 inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 1° ottobre 2025 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025.

In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se siano dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la decisione emanata dalla parte resistente il 1° ottobre 2025 (cfr. consid. 1.3.), per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione del provvedimento menzionato, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.9., 2.11. in fine, il cui ricorso al TF da parte dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_603/2025 del 3 novembre 2025; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.2., 2.6.; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

La motivazione secondo cui non si è in presenza di un fatto nuovo implica, però, la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.7.; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.) e non la non entrata nel merito, come invece deciso dalla Cassa.

Questa Corte osserva, poi, che, nonostante nella decisione del 1° ottobre 2025, quale rimedio di diritto contro tale provvedimento (a esclusione della non entrata nel merito sulla domanda di riconsiderazione; cfr. doc. A1; consid. 1.3.), sia stata indicata la facoltà di presentare reclamo alla Cassa stessa (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps), l’assicurata ha interposto ricorso direttamente al TCA (al quale per contro va inoltrato ricorso contro le decisioni su reclamo ex art. 33 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.2.).

In concreto, tutto ben ponderato, si giustifica, tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr.STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.;STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso al TF da parte dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024),di rinunciare a trattare il “ricorso” del 4 novembre 2025 a questo Tribunale quale reclamo e a rinviare gli atti alla Cassa per emettere la relativa decisione su reclamo, in quanto“… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …”(cfr. STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 4.3.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l’assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione del provvedimento del 3 gennaio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.) e considerato il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 consid. 4.2.3.; STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 2.3.; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).

In concreto la circostanza che l’assicurata nel gennaio 2025 non avesse più diritto a indennità di disoccupazione non costituisce un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, siccome la medesima ne è al corrente perlomeno da quel mese, ritenuto che ella ha affermato che all’inizio di gennaio 2025, se le avessero chiesto se percepisse delle prestazioni LADI, avrebbe risposto negativamente (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

È vero che la ricorrente ha asserito che“già all'inizio del 2025, dopo aver ricevuto la decisione con importi fortemente ridotti, mi ero recata personalmente presso i vostri uffici in data 7 gennaio. In sede di colloquio la vostra collega allo sportello ha contattato la referente incaricata del mio incarto per chiedere maggiori informazioni e la sua risposta è stata "Signora questo è quello che le spetta". Io, non essendo consapevole delle vostre direttive interne, ho dovuto accettare quello che mi è stato comunicato senza fare alcuna opposizione in quanto in quel momento mi fidavo del vostro sistema. In quell'occasione la collega non mi ha chiesto se effettivamente percepissi disoccupazione o altri redditi, né mi è stato spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di reddito non corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei immediatamente chiarito che non ricevevo tale prestazione.”(cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.)

L’insorgente avrebbe così potuto e dovuto farsi parte attiva e invocare (espressamente) il fatto in questione (fine del diritto alle indennità LADI) senza indugio,in via ordinaria, tramite l’inoltro di un reclamo(cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.) o perlomeno chiedere chiaramente ragguagli in merito al relativo computo.

In proposito va, d’altronde, rilevato che la lettura della tabella di calcolo dell’AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.10.).

Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione riguardante gli assegni integrativi emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.;STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.;STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

La medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.;STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 32 pag. 123; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.11.  Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA; 24 cpv. 1 Laps; consid. 2.8.; 2.9.).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione;pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale,un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Un simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.

Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

2.13.  Giova, altresì, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 Legge federale sulla procedura amministrativa - PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure,A. Rumo-Jungo,Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

 I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.7.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.

In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 4 novembre 2025 inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 1° ottobre 2025 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025.

In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se siano dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la decisione emanata dalla parte resistente il 1° ottobre 2025 (cfr. consid. 1.3.), per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione del provvedimento menzionato, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.9., 2.11. in fine, il cui ricorso al TF da parte dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_603/2025 del 3 novembre 2025; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.2., 2.6.; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

La motivazione secondo cui non si è in presenza di un fatto nuovo implica, però, la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.7.; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.) e non la non entrata nel merito, come invece deciso dalla Cassa.

Questa Corte osserva, poi, che, nonostante nella decisione del 1° ottobre 2025, quale rimedio di diritto contro tale provvedimento (a esclusione della non entrata nel merito sulla domanda di riconsiderazione; cfr. doc. A1; consid. 1.3.), sia stata indicata la facoltà di presentare reclamo alla Cassa stessa (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps), l’assicurata ha interposto ricorso direttamente al TCA (al quale per contro va inoltrato ricorso contro le decisioni su reclamo ex art. 33 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.2.).

In concreto, tutto ben ponderato, si giustifica, tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr.STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.;STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso al TF da parte dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024),di rinunciare a trattare il “ricorso” del 4 novembre 2025 a questo Tribunale quale reclamo e a rinviare gli atti alla Cassa per emettere la relativa decisione su reclamo, in quanto“… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …”(cfr. STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 4.3.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l’assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione del provvedimento del 3 gennaio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.) e considerato il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 consid. 4.2.3.; STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 2.3.; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).

In concreto la circostanza che l’assicurata nel gennaio 2025 non avesse più diritto a indennità di disoccupazione non costituisce un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, siccome la medesima ne è al corrente perlomeno da quel mese, ritenuto che ella ha affermato che all’inizio di gennaio 2025, se le avessero chiesto se percepisse delle prestazioni LADI, avrebbe risposto negativamente (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

È vero che la ricorrente ha asserito che“già all'inizio del 2025, dopo aver ricevuto la decisione con importi fortemente ridotti, mi ero recata personalmente presso i vostri uffici in data 7 gennaio. In sede di colloquio la vostra collega allo sportello ha contattato la referente incaricata del mio incarto per chiedere maggiori informazioni e la sua risposta è stata "Signora questo è quello che le spetta". Io, non essendo consapevole delle vostre direttive interne, ho dovuto accettare quello che mi è stato comunicato senza fare alcuna opposizione in quanto in quel momento mi fidavo del vostro sistema. In quell'occasione la collega non mi ha chiesto se effettivamente percepissi disoccupazione o altri redditi, né mi è stato spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di reddito non corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei immediatamente chiarito che non ricevevo tale prestazione.”(cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.)

L’insorgente avrebbe così potuto e dovuto farsi parte attiva e invocare (espressamente) il fatto in questione (fine del diritto alle indennità LADI) senza indugio,in via ordinaria, tramite l’inoltro di un reclamo(cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.) o perlomeno chiedere chiaramente ragguagli in merito al relativo computo.

In proposito va, d’altronde, rilevato che la lettura della tabella di calcolo dell’AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.10.).

Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione riguardante gli assegni integrativi emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.;STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.;STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

La medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.;STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2025.10

rs

Lugano

2 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 1° ottobre 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.6.  Il 2 dicembre 2025 la ricorrente ha osservato:

consideratoin diritto

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

"Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede chese il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217;Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.;STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018;STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri. A tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF110 V 37 consid. 2;Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:

"Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5

Computo dei termini

2bis Abrogato

3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono

considerate consegnate:

a.al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a

ritirarla;

b.   Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione

consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.

4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente.

5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono:

a.dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso

c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)

Il relativo termine di referendum è scaduto il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).

Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.4.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a).

La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti, in particolare dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, emerge che la decisione del 1° ottobre 2025 è stata spedita tramite lettera raccomandata il medesimo giorno della sua emanazione ed è arrivata all’Ufficio di recapito di ______ giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 06:30.

Il plico postale è stato recapitato all’insorgente il 2 ottobre 2025 alle ore 10:18 (cfr. doc. 4A).

Il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento citato (cfr. doc. A1 pag. 3; consid. 1.3.) ha iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il 3 ottobre 2025 ed è scaduto lunedì 3 novembre 2025,essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; cfr. consid. 2.2.).

Lo scritto indirizzato al TCA e spedito il 4 novembre 2025 (cfr. doc. I) è, dunque, in ogni caso tardivo (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_577/2024 del 21 ottobre 2024; STCA 42.2024.42 del 7 gennaio 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

Ad ogni modo, in concreto,la questione di saperese siano dati i presupposti per restituire il termine per contestare la decisione del 1° ottobre 2025può restare insoluta.

La problematica connessa all’eventuale restituzione del termine di impugnazione non merita, infatti, di essere ulteriormente approfondita, poiché in ogni caso il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

2.8.  Litigioso resta, dunque, il rifiuto da parte della Cassa di procedere alla riconsiderazione, rispettivamente alla revisione processuale della decisione del 3 gennaio 2025 con la quale alla ricorrente è stato riconosciuto un AFI di fr. 541.-- mensili da gennaio ad agosto 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

"1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo allaModifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:

"Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioèex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioèex nuncepro futuro.”

2.9.  Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA enuncia che:

"Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornaresulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

2.10.  Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. pure art. 24 cpv. 2 Laps; consid. 2.8.), va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.-4.2., pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.11.  Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA; 24 cpv. 1 Laps; consid. 2.8.; 2.9.).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione;pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale,un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Un simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.

Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

2.13.  Giova, altresì, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 Legge federale sulla procedura amministrativa - PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure,A. Rumo-Jungo,Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

 I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.7.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.

In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 4 novembre 2025 inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 1° ottobre 2025 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025.

In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se siano dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la decisione emanata dalla parte resistente il 1° ottobre 2025 (cfr. consid. 1.3.), per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione del provvedimento menzionato, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.9., 2.11. in fine, il cui ricorso al TF da parte dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_603/2025 del 3 novembre 2025; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.2., 2.6.; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

La motivazione secondo cui non si è in presenza di un fatto nuovo implica, però, la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.7.; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.) e non la non entrata nel merito, come invece deciso dalla Cassa.

Questa Corte osserva, poi, che, nonostante nella decisione del 1° ottobre 2025, quale rimedio di diritto contro tale provvedimento (a esclusione della non entrata nel merito sulla domanda di riconsiderazione; cfr. doc. A1; consid. 1.3.), sia stata indicata la facoltà di presentare reclamo alla Cassa stessa (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps), l’assicurata ha interposto ricorso direttamente al TCA (al quale per contro va inoltrato ricorso contro le decisioni su reclamo ex art. 33 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.2.).

In concreto, tutto ben ponderato, si giustifica, tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr.STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.;STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso al TF da parte dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024),di rinunciare a trattare il “ricorso” del 4 novembre 2025 a questo Tribunale quale reclamo e a rinviare gli atti alla Cassa per emettere la relativa decisione su reclamo, in quanto“… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …”(cfr. STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 4.3.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l’assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione del provvedimento del 3 gennaio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.) e considerato il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_594/2023 dell’11 dicembre 2024 consid. 4.2.3.; STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 2.3.; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).

In concreto la circostanza che l’assicurata nel gennaio 2025 non avesse più diritto a indennità di disoccupazione non costituisce un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, siccome la medesima ne è al corrente perlomeno da quel mese, ritenuto che ella ha affermato che all’inizio di gennaio 2025, se le avessero chiesto se percepisse delle prestazioni LADI, avrebbe risposto negativamente (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

È vero che la ricorrente ha asserito che“già all'inizio del 2025, dopo aver ricevuto la decisione con importi fortemente ridotti, mi ero recata personalmente presso i vostri uffici in data 7 gennaio. In sede di colloquio la vostra collega allo sportello ha contattato la referente incaricata del mio incarto per chiedere maggiori informazioni e la sua risposta è stata "Signora questo è quello che le spetta". Io, non essendo consapevole delle vostre direttive interne, ho dovuto accettare quello che mi è stato comunicato senza fare alcuna opposizione in quanto in quel momento mi fidavo del vostro sistema. In quell'occasione la collega non mi ha chiesto se effettivamente percepissi disoccupazione o altri redditi, né mi è stato spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di reddito non corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei immediatamente chiarito che non ricevevo tale prestazione.”(cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.)

L’insorgente avrebbe così potuto e dovuto farsi parte attiva e invocare (espressamente) il fatto in questione (fine del diritto alle indennità LADI) senza indugio,in via ordinaria, tramite l’inoltro di un reclamo(cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.) o perlomeno chiedere chiaramente ragguagli in merito al relativo computo.

In proposito va, d’altronde, rilevato che la lettura della tabella di calcolo dell’AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.10.).

Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione riguardante gli assegni integrativi emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.;STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.;STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

La medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.;STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti