Diritto della funzione pubblica (indennità di uscita in caso di scioglimento del rapporto di impiego) | Pubblico amministrazione
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo. Lucerna, 17 novembre 2015 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi
Dispositiv
- La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo. Lucerna, 17 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 17.11.2015 8C 526/2015 (8C_526/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 17.11.2015 8C 526/2015 (8C_526/2015) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 17.11.2015 8C 526/2015 (8C_526/2015)
Diritto della funzione pubblica (indennità di uscita in caso di scioglimento del rapporto di impiego) | Pubblico amministrazione
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_526/2015 Decreto del 17 novembre 2015 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Maillard, in qualità di giudice unico, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Diritto della funzione pubblica (indennità di uscita in caso di scioglimento del rapporto di impiego), ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 12 giugno 2015. Visto: lo scritto del 12 novembre 2015 con il quale A.________ ha ritirato il ricorso del 20 luglio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 12 giugno 2015, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie, per questi motivi, il Giudice unico decreta : 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo. Lucerna, 17 novembre 2015 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi