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7B_289/2024

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2024-03-14 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

Con sentenza del 9 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico del 10 agosto 2022.

B.

A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 21 febbraio 2024. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).

E. 1.1 Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF). L'atto ricorsuale deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

E. 1.2 In concreto, la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 19 settembre 2022, motivo per cui il termine di ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) ha iniziato a decorrere il 20 settembre 2022 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 19 ottobre 2022. Il ricorso del 21 febbraio 2024 contro la sentenza avversa risulta pertanto manifestamente tardivo.

E. 2 Per i motivi esposti, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 14 marzo 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_289/2024

Sentenza del 14 marzo 2024

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Abrecht, Presidente,

Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2022.226).

Fatti:

A.

Con sentenza del 9 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico del 10 agosto 2022.

B.

A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 21 febbraio 2024. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF). L'atto ricorsuale deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

1.2. In concreto, la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 19 settembre 2022, motivo per cui il termine di ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) ha iniziato a decorrere il 20 settembre 2022 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 19 ottobre 2022. Il ricorso del 21 febbraio 2024 contro la sentenza avversa risulta pertanto manifestamente tardivo.

2.

Per i motivi esposti, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 marzo 2024

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara