Sachverhalt
A.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro la società B.________ Sagl di X.________ (ora in liquidazione). Tale procedimento, inizialmente aperto nei confronti di C.________ (socia e gerente della società) per titolo di truffa, è stato successivamente esteso anche a A.________ e a D.________, ritenuti gravemente sospettati di aver ingannato con astuzia diverse persone proponendo loro investimenti nella menzionata società con un elevato tasso d'interesse, pur non avendo sin dall'inizio nessuna volontà di dar seguito ai loro impegni.
B.
B.a. A.________ è stata arrestata il 4 febbraio 2026.
Con decisione del 15 luglio 2026 (inc. GPC 2026.3203), il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (di seguito: GPC) ha respinto la domanda di scarcerazione presentata il 3 luglio 2026 da A.________.
Con reclamo del 16 luglio 2026 (inc. CRP 60.2026.248), A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (di seguito: Corte dei reclami penali).
B.b. Con atto d'accusa del 30 luglio 2026, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale nei confronti di A.________ e D.________. Il Procuratore pubblico ha contestualmente chiesto al GPC di ordinare la carcerazione di sicurezza di A.________ per un periodo di sei mesi, e meglio fino alla data del dibattimento, adducendo l'esistenza di un pericolo di fuga, di collusione e di recidiva.
Con decisione del 4 agosto 2026 (inc. GPC 2026.3204), il GPC ha accolto parzialmente l'istanza del Procuratore pubblico del 30 luglio 2026 e ha posto A.________ in carcerazione di sicurezza fino al 30 ottobre 2026 compreso. Con reclamo del 5 agosto 2026 (inc. CRP 60.2026.279), A.________ ha impugnato anche tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali.
B.c. Con sentenza del 19 agosto 2026, la Corte dei reclami penali ha congiunto i procedimenti inc. 60.2026.248 e 60.2026.279, ha respinto entrambi i reclami e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. In via principale, postula l'annullamento della sentenza impugnata e la sua immediata scarcerazione previo versamento della cauzione offerta dal dr. med. E.________ (di fr. 80'000.--, rispettivamente dell'importo determinato in applicazione dell'art. 238 cpv. 2 CPP) unitamente al deposito dei documenti d'identità presso la polizia cantonale, all'obbligo di presentarsi in polizia due volte alla settimana, all'obbligo di dimora presso il proprio domicilio di Y.________ e all'obbligo di dare seguito a ogni citazione dell'autorità penale svizzera. In via subordinata, chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore, rispettivamente al GPC, per nuova decisione ai sensi dei considerandi, segnatamente per la determinazione dell'importo della cauzione in applicazione dell'art. 238 cpv. 2 CPP .
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Il Procuratore pubblico e la Corte dei reclami penali hanno rinunciato a formulare delle osservazioni e si sono rimessi al giudizio del Tribunale federale.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1). Per questi motivi, il gravame è di massima ammissibile.
E. 2.1 La ricorrente censura una violazione del suo diritto a una decisione motivata in merito al pericolo di fuga.
E. 2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza del Tribunale federale ha dedotto, tra l'altro, il diritto della parte interessata di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 V 474 consid. 4.1; 150 III 1 consid. 4.5 e rinvii; sentenza 7B_337/2026 del 26 agosto 2026 consid. 4.2).
E. 2.3 In concreto, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato l'esistenza di un pericolo di fuga in capo alla ricorrente. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa.
Laddove la ricorrente critica che la Corte cantonale non si sarebbe espressa in merito all'assenza "dell'infrastruttura economica della fuga", ella perde di vista che non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione il fatto che la Corte cantonale non si sia espressa esplicitamente sui mezzi necessari al finanziamento della fuga, posto come essa poteva limitarsi agli argomenti che, senza arbitrio, ha ritenuto rilevanti per il giudizio. Contrariamente all'assunto ricorsuale, inoltre, la Corte cantonale ha considerato il comportamento processuale della ricorrente nei mesi in cui era libera, non ritenendolo tuttavia decisivo per negare l'esistenza di un pericolo di fuga. Il fatto che la ricorrente non condivida questa valutazione non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentita.
E. 3 La ricorrente a ragione non contesta l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico (art. 221 cpv. 1 CPP). A tal proposito ci si può quindi limitare a rinviare alle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata.
E. 4.1 La ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP). Al riguardo, censura un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. Adduce inoltre che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare l'assenza di mezzi per finanziare la fuga, il comportamento processuale della ricorrente nei mesi in cui era in libertà e la diminuzione del pericolo di fuga a causa del tempo trascorso dall'ultima decisione della Corte cantonale e della chiusura dell'istruzione.
E. 4.2 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma invece sussistere con una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; sentenze 7B_990/2026 del 2 settembre 2026 consid. 4.2.1; 7B_955/2026 del 25 agosto 2026 consid. 4.2 e rinvii).
E. 4.3 Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni relative all'accertamento dei fatti e quindi alla valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti fattuali dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti, vale a dire arbitrari (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1), o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; sentenza 7B_571/2026 del 5 agosto 2026 consid. 1.5 e rinvii).
Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuati dalla Corte cantonale sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 152 II 211 consid. 4.1, 196 consid. 5.3; 152 I 142 consid. 4.1; 152 IV 73 consid. 1.1.1).
E. 4.4.1 In merito alla sussistenza di un pericolo di fuga in capo alla ricorrente, la Corte cantonale ha rinviato alle conclusioni della sua precedente sentenza del 17 giugno 2026 (sull'ammissibilità di un tale rinvio, cfr. sentenza 7B_1268/2025 del 22 dicembre 2025 consid. 3.3 e rinvii). In tale sentenza, la Corte cantonale aveva ritenuto che il centro degli interessi affettivi della ricorrente è in Italia, dove risiedono tutti i suoi familiari e amici. In Svizzera, dove la ricorrente risiede sola dal 2016 e unicamente per motivi professionali, ella non ha legami familiari o sentimentali, ma solo professionali legati alla sua attività, oggetto del procedimento penale e nel frattempo fortemente compromessa, così come la sua situazione finanziaria. Il fatto che la ricorrente, pur essendo a conoscenza del procedimento penale dal mese di ottobre 2025, sia rimasta in Svizzera, secondo la Corte cantonale non è sufficiente per negare un pericolo di fuga, ritenuto che l'esistenza di un tale procedimento non implica di per sé necessariamente anche una carcerazione. La Corte cantonale, considerata la misura cautelare disposta nei confronti della ricorrente e l'assenza di suoi legami particolari con il territorio svizzero, ha ritenuto di non poter escludere un suo interesse concreto a lasciare la Svizzera. Ha considerato che ella è confrontata con gravi infrazioni e che in caso di condanna rischia una pena di una certa importanza.
E. 4.4.2 Nella sentenza impugnata del 19 agosto 2026, la Corte cantonale ha ritenuto che, dalla sua precedente decisione, di principio le circostanze non sono mutate, ad eccezione del fatto che, a seguito della promozione dell'accusa nei confronti della ricorrente, la prospettiva, in caso di condanna, di una pena detentiva importante e della possibile espulsione dal territorio svizzero si è fatta concreta. Con tale motivazione, la Corte cantonale ha confermato l'esistenza di un concreto pericolo di fuga in capo alla ricorrente.
E. 4.5 Nella misura della loro ammissibilità, le censure ricorsuali non meritano accoglimento.
E. 4.5.1 Laddove la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver omesso di considerare l'assenza di mezzi per finanziare la fuga e il suo comportamento processuale nei mesi di libertà, la censura risulta infondata.
La Corte cantonale ha accertato che il centro degli interessi affettivi della ricorrente è in Italia, dove risiedono tutti i suoi familiari e amici. Ha inoltre ritenuto che la sua situazione finanziaria è fortemente compromessa (cfr. consid. 4.4.1
supra). Da tali accertamenti risulta, perlomeno in maniera implicita (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; sentenza 7B_316/2026 del 7 agosto 2026 consid. 2.2), che secondo la Corte cantonale la ricorrente potrebbe senz'altro contare del supporto finanziario di familiari o amici, residenti nella vicina penisola, segnatamente per finanziare una sua fuga. In merito al comportamento tenuto dalla ricorrente mentre si trovava in libertà ed era venuta a conoscenza del procedimento penale nei suoi confronti, ella omette di confrontarsi puntualmente con il considerando della sentenza impugnata (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 III 408 consid. 2.4), secondo il quale tale circostanza non sarebbe sufficiente per negare un pericolo di fuga, ritenuto che l'esistenza di un procedimento penale non implica di per sé necessariamente anche una carcerazione (cfr. consid. 4.4.1
supra).
E. 4.5.2 Infondato si rivela il gravame laddove la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un'argomentazione contraddittoria nell'accertamento dei fatti.
La Corte cantonale ha negato l'esistenza di legami familiari o sentimentali della ricorrente in Svizzera, accertando tuttavia l'esistenza di rapporti professionali legati alla sua attività (cfr. consid. 4.4.1
supra). Contrariamente alla critica ricorsuale, quindi, la Corte cantonale non ha accertato la totale assenza di legami sul territorio elvetico. La ricorrente, dal canto suo, nemmeno sostiene che, in Svizzera, risiederebbe un suo parente. Per quanto riguarda il suo rapporto con F.________, G.________ e H.________, da lei menzionati dinanzi all'istanza inferiore, la ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un rapporto sentimentale con tali persone. In merito al suo rapporto con il dr. med. E.________, infine, la ricorrente non si confronta puntualmente con l'accertamento della Corte cantonale, secondo il quale ella ha omesso di precisare se tale rapporto era da ricondurre o meno alla sua attività finanziaria.
E. 4.5.3 La Corte cantonale, accertata l'assenza di legami particolari della ricorrente con il territorio svizzero, ha ritenuto di non poter escludere un suo interesse concreto a lasciare la Svizzera (cfr. consid. 4.4.1
supra).
Tale formulazione, del resto comparabile a quella già utilizzata dal Tribunale federale per ammettere l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (cfr. sentenza 1B_179/2018 del 9 maggio 2018 consid. 2.4.2), contrariamente all'assunto ricorsuale non significa che la Corte cantonale abbia ritenuto sufficiente un pericolo di fuga meramente astratto. Al contrario: dagli ulteriori considerandi della sentenza impugnata, che va letta nel suo insieme (cfr. sentenze 7B_602/2026 del 30 luglio 2026 consid. 2.3; 6B_946/2025 del 2 giugno 2026 consid. 1.4.1), risultano chiaramente le circostanze fattuali accertate dalla Corte cantonale, sulla scorta delle quali essa ha ammesso l'esistenza di un concreto pericolo di fuga in capo alla ricorrente.
E. 4.5.4 Sempre sotto il titolo dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare che ella dispone di un permesso di domicilio C.
Contrariamente all'assunto ricorsuale, il fatto di disporre di un permesso di domicilio C non risulta determinante per escludere l'esistenza di un pericolo di fuga. Da un lato, infatti, il Tribunale federale ha già ammesso l'esistenza di un pericolo di fuga in casi in cui l'imputato disponeva di un tale permesso (cfr. sentenze 7B_256/2025 dell'11 aprile 2025 consid. 4.4; 7B_1439/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 5.2.1; 7B_707/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 3.3 seg.).
Dall'altro lato, senza voler pregiudicare la decisione delle competenti autorità migratorie e del giudice di merito, in caso di condanna a una pena detentiva superiore a un anno la ricorrente rischia la revoca del permesso di soggiorno di cui beneficia al momento (cfr. art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI [RS 142.20]; DTF 146 II 321 consid. 3.1; 139 I 145 consid. 2.1, 31 consid. 2.1 e rinvii). La possibile revoca del diritto di soggiorno va presa in considerazione quale ulteriore indizio per ammettere un concreto rischio di fuga (cfr. sentenze 1B_382/2022 dell'11 ottobre 2022 consid. 2.2; 1B_312/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.1; 1B_358/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.4.3 e rinvii).
Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, inoltre, anche l'eventuale espulsione penale della ricorrente, oltre che eventualmente costituire un motivo di revoca del permesso di domicilio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI, art. 66a cpv. 1 lett. e CP), secondo giurisprudenza costante può rappresentare un ulteriore incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_1016/2026 del 25 agosto 2026 consid. 3.4.3; 7B_940/2026 del 12 agosto 2026 consid. 4.3.1; 7B_224/2026 del 19 marzo 2026 consid. 4.4).
E. 4.5.5 Se da un lato è vero, come rettamente rilevato dalla ricorrente, che il pericolo di fuga di norma diminuisce con l'aumentare della durata del procedimento penale rispettivamente della carcerazione, ritenuto che la pena detentiva residua, a seguito del computo del carcere sofferto (art. 51 CP), si riduce con il passare del tempo (DTF 143 IV 160 consid. 4.3 e rinvio), dall'altro lato va considerato che la promozione dell'accusa può costituire un ulteriore incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_1009/2026 del 26 agosto 2026 consid. 2.2; 7B_796/2026 del 7 luglio 2026 consid. 5.2; 7B_641/2026 del 16 giugno 2026 consid. 5.2 e rinvii).
E. 4.5.6 In definitiva, la ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto.
E. 5.1 La ricorrente censura una violazione degli art. 237 cpv. 2 lett. a e 238 CPP . Per ammettere la possibilità di versare una cauzione, la Corte cantonale avrebbe preteso l'esistenza di un legame con il garante tale da escludere il tradimento, introducendo così un criterio non previsto dal diritto federale. Pretendere dalla ricorrente, come ha fatto la Corte cantonale, di dimostrare che il legame con il garante sia tale da "escludere" che ella possa tradire la sua fiducia equivarrebbe a chiederle la prova di un fatto negativo futuro. In questo contesto, la ricorrente censura inoltre una violazione del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) e delle garanzie sancite dagli art. 10 cpv. 2 e 31 Cost. nonché dall'art. 5 CEDU .
E. 5.2.1 Il CPP prevede quale misura di sostituzione alla carcerazione di sicurezza segnatamente il versamento di una cauzione (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP).
Giusta l'art. 238 cpv. 1 CPP, se vi è pericolo di fuga (ex art. 221 cpv. 1 lett. a CPP), il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro (ossia una cauzione) da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà. Se l'imputato si sottrae al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, il CPP prevede la devoluzione della cauzione (v. art. 240 CPP). L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale (art. 238 cpv. 2 CPP).
E. 5.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la cauzione ex art. 237 cpv. 2 lett. a CPP può essere versata a favore dell'imputato anche da una terza persona (cfr. art. 240 cpv. 2 CPP; DTF 135 I 63 consid. 4.1; sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_938/2025 del 26 settembre 2025 consid. 4.2). In tale situazione è necessario esaminare le possibilità finanziarie di questa terza persona e le sue relazioni personali con l'imputato (sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_938/2025 del 26 settembre 2025 consid. 4.2 e rinvio). Occorre anche esaminare se la terza persona richiederebbe indietro la cauzione versata (sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_908/2023 del 30 novembre 2023 consid. 3.2.2 e rinvio).
Una scarcerazione entra in linea di conto solo se la cauzione è effettivamente idonea a trattenere l'imputato dalla fuga (sentenze 7B_1316/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 6.1; 7B_938/2025 del 26 settembre 2025 consid. 4.1 e rinvii). A tal fine, la cauzione deve anzitutto essere stabilita per un ammontare tale da poter ritenere che l'imputato preferisca partecipare al procedimento penale che far perdere l'importo versato dalla terza persona in suo favore quale cauzione (sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_908/2023 del 30 novembre 2023 consid. 3.2.2; 7B_645/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 3.2.2 e rinvii). Qualora la cauzione venga versata da una terza persona, occorre inoltre valutare se la sua relazione personale con l'imputato è tale da poter anticipare che l'imputato non la voglia danneggiare (cfr. ANGELA CAVALLO, Die Sicherheitsleistung nach Art. 238 ff. StPO, 2013, pag. 86; HEINRICH VOGT, Strafprozessuale Eingriffe in Freiheit und Eigentum des Bürgers, in: Aargauisches Strafprozessrecht, FS zum 25 jährigen Bestehen des Aargauischen Juristenvereins, 1961, pag. 79; in questo senso già MAX WAIBLINGER, Das Strafverfahren für den Kanton Bern, 1937, pag. 204 seg.). La terza persona che ha versato la cauzione verrebbe segnatamente danneggiata nel caso in cui l'imputato si dovesse sottrarre al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, poiché ciò comporterebbe, di principio, la devoluzione della cauzione alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l'ha ordinata (art. 240 cpv. 1 CPP; sulla facoltà di rinunciare alla devoluzione della cauzione versata dalla terza persona, nel caso in cui essa abbia fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell'imputato, v. art. 240 cpv. 2 CPP).
E. 5.3 Le censure ricorsuali non meritano tutela. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la Corte cantonale, richiedendo l'esistenza di un legame con il garante tale da escludere il tradimento, non ha introdotto un criterio non previsto dal diritto federale. L'esposta giurisprudenza ha infatti chiarito che la cauzione ex art. 237 cpv. 2 lett. a CPP può essere versata a favore dell'imputato anche da una terza persona. In tali circostanze, al fine di valutare se la cauzione è effettivamente idonea a trattenere l'imputato dalla fuga, è necessario esaminare la relazione personale del garante con l'imputato. Questa relazione deve essere tale da poter anticipare che l'imputato non voglia danneggiare il garante, dandosi alla fuga e causando così facendo la devoluzione della cauzione versata (cfr. consid. 5.2.2
supra). Nella misura in cui la Corte cantonale ha ritenuto che, in caso di fuga della ricorrente, la fiducia del garante sarebbe stata tradita, essa si è limitata a descrivere una conseguenza che una tale fuga avrebbe sul rapporto personale con il garante. Contrariamente all'assunto ricorsuale, non risulta che la Corte cantonale abbia richiesto di fornire una prova negativa (ai sensi della sentenza 1B_643/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 3.2). Essa era invece tenuta a valutare se la relazione personale del garante proposto fosse tale da poter anticipare che la ricorrente non lo volesse danneggiare, ciò che ha fatto.
E. 5.4 Nella misura in cui la ricorrente censura una violazione del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) e delle garanzie sancite dagli art. 10 cpv. 2 e art. 31 Cost. nonché art. 5 CEDU, ella non dimostra, con riferimento ai considerandi del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), in cosa consisterebbe la violazione delle citate norme. La censura risulta pertanto inammissibile.
E. 6 La ricorrente censura una violazione dell'art. 238 cpv. 2 CPP e del "dovere di chiarificazione" da parte dell'autorità in merito alla capacità finanziaria del garante.
Ritenuto che la Corte cantonale poteva negare, senza violare il diritto, l'adempimento delle condizioni per ammettere il versamento della cauzione da parte di una terza persona a causa del suo rapporto personale con la ricorrente (cfr. consid. 5
supra), la questione della capacità finanziaria del garante proposto non ha motivo di essere esaminata oltre in questa sede.
E. 7 A titolo sussidiario, la ricorrente censura un diniego di giustizia formale in merito al pericolo di collusione.
A torto. La Corte cantonale era tenuta ad esprimersi sui presupposti della carcerazione di sicurezza, tra cui la sussistenza di un motivo particolare di carcerazione ex art. 221 CPP . In tale contesto, essa poteva limitarsi a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito (cfr. consid. 2.2
supra), ciò che in concreto ha fatto. La ricorrente, dal canto suo, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF) non si confronta puntualmente con il considerando della sentenza impugnata, nel quale la Corte cantonale ha ritenuto che l'ultima decisione del GPC, emanata il 4 agosto 2026 e impugnata dalla ricorrente mediante reclamo, si fondava unicamente sul pericolo di fuga. In siffatte circostanze, non si può ritenere che la Corte cantonale non sia entrata nel merito di una questione che le era stata sottoposta in modo conforme ai termini e alle forme previsti dalla legge, sebbene fosse tenuta a decidere al riguardo (cfr. DTF 150 I 183 consid. 3.5.4; 149 II 209 consid. 4.2; 149 I 72 consid. 3.2.1; 144 II 184 consid. 3.1).
E. 8 La ricorrente non contesta la durata della carcerazione di sicurezza e nemmeno censura una violazione dell'imperativo di celerità, motivo per cui tali questioni non devono essere esaminate in questa sede.
E. 9 Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. Losanna, 28 settembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1114/2026
Sentenza del 28 settembre 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Koch,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Emanuele Stauffer,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Domanda di scarcerazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 agosto 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2026.248, 60.2026.279).
Fatti:
A.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro la società B.________ Sagl di X.________ (ora in liquidazione). Tale procedimento, inizialmente aperto nei confronti di C.________ (socia e gerente della società) per titolo di truffa, è stato successivamente esteso anche a A.________ e a D.________, ritenuti gravemente sospettati di aver ingannato con astuzia diverse persone proponendo loro investimenti nella menzionata società con un elevato tasso d'interesse, pur non avendo sin dall'inizio nessuna volontà di dar seguito ai loro impegni.
B.
B.a. A.________ è stata arrestata il 4 febbraio 2026.
Con decisione del 15 luglio 2026 (inc. GPC 2026.3203), il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (di seguito: GPC) ha respinto la domanda di scarcerazione presentata il 3 luglio 2026 da A.________.
Con reclamo del 16 luglio 2026 (inc. CRP 60.2026.248), A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (di seguito: Corte dei reclami penali).
B.b. Con atto d'accusa del 30 luglio 2026, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale nei confronti di A.________ e D.________. Il Procuratore pubblico ha contestualmente chiesto al GPC di ordinare la carcerazione di sicurezza di A.________ per un periodo di sei mesi, e meglio fino alla data del dibattimento, adducendo l'esistenza di un pericolo di fuga, di collusione e di recidiva.
Con decisione del 4 agosto 2026 (inc. GPC 2026.3204), il GPC ha accolto parzialmente l'istanza del Procuratore pubblico del 30 luglio 2026 e ha posto A.________ in carcerazione di sicurezza fino al 30 ottobre 2026 compreso. Con reclamo del 5 agosto 2026 (inc. CRP 60.2026.279), A.________ ha impugnato anche tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali.
B.c. Con sentenza del 19 agosto 2026, la Corte dei reclami penali ha congiunto i procedimenti inc. 60.2026.248 e 60.2026.279, ha respinto entrambi i reclami e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. In via principale, postula l'annullamento della sentenza impugnata e la sua immediata scarcerazione previo versamento della cauzione offerta dal dr. med. E.________ (di fr. 80'000.--, rispettivamente dell'importo determinato in applicazione dell'art. 238 cpv. 2 CPP) unitamente al deposito dei documenti d'identità presso la polizia cantonale, all'obbligo di presentarsi in polizia due volte alla settimana, all'obbligo di dimora presso il proprio domicilio di Y.________ e all'obbligo di dare seguito a ogni citazione dell'autorità penale svizzera. In via subordinata, chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore, rispettivamente al GPC, per nuova decisione ai sensi dei considerandi, segnatamente per la determinazione dell'importo della cauzione in applicazione dell'art. 238 cpv. 2 CPP .
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Il Procuratore pubblico e la Corte dei reclami penali hanno rinunciato a formulare delle osservazioni e si sono rimessi al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1). Per questi motivi, il gravame è di massima ammissibile.
2.
2.1. La ricorrente censura una violazione del suo diritto a una decisione motivata in merito al pericolo di fuga.
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza del Tribunale federale ha dedotto, tra l'altro, il diritto della parte interessata di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 V 474 consid. 4.1; 150 III 1 consid. 4.5 e rinvii; sentenza 7B_337/2026 del 26 agosto 2026 consid. 4.2).
2.3. In concreto, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato l'esistenza di un pericolo di fuga in capo alla ricorrente. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa.
Laddove la ricorrente critica che la Corte cantonale non si sarebbe espressa in merito all'assenza "dell'infrastruttura economica della fuga", ella perde di vista che non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione il fatto che la Corte cantonale non si sia espressa esplicitamente sui mezzi necessari al finanziamento della fuga, posto come essa poteva limitarsi agli argomenti che, senza arbitrio, ha ritenuto rilevanti per il giudizio. Contrariamente all'assunto ricorsuale, inoltre, la Corte cantonale ha considerato il comportamento processuale della ricorrente nei mesi in cui era libera, non ritenendolo tuttavia decisivo per negare l'esistenza di un pericolo di fuga. Il fatto che la ricorrente non condivida questa valutazione non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentita.
3.
La ricorrente a ragione non contesta l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico (art. 221 cpv. 1 CPP). A tal proposito ci si può quindi limitare a rinviare alle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata.
4.
4.1. La ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP). Al riguardo, censura un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. Adduce inoltre che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare l'assenza di mezzi per finanziare la fuga, il comportamento processuale della ricorrente nei mesi in cui era in libertà e la diminuzione del pericolo di fuga a causa del tempo trascorso dall'ultima decisione della Corte cantonale e della chiusura dell'istruzione.
4.2. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma invece sussistere con una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; sentenze 7B_990/2026 del 2 settembre 2026 consid. 4.2.1; 7B_955/2026 del 25 agosto 2026 consid. 4.2 e rinvii).
4.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni relative all'accertamento dei fatti e quindi alla valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti fattuali dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti, vale a dire arbitrari (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1), o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; sentenza 7B_571/2026 del 5 agosto 2026 consid. 1.5 e rinvii).
Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuati dalla Corte cantonale sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 152 II 211 consid. 4.1, 196 consid. 5.3; 152 I 142 consid. 4.1; 152 IV 73 consid. 1.1.1).
4.4.
4.4.1. In merito alla sussistenza di un pericolo di fuga in capo alla ricorrente, la Corte cantonale ha rinviato alle conclusioni della sua precedente sentenza del 17 giugno 2026 (sull'ammissibilità di un tale rinvio, cfr. sentenza 7B_1268/2025 del 22 dicembre 2025 consid. 3.3 e rinvii). In tale sentenza, la Corte cantonale aveva ritenuto che il centro degli interessi affettivi della ricorrente è in Italia, dove risiedono tutti i suoi familiari e amici. In Svizzera, dove la ricorrente risiede sola dal 2016 e unicamente per motivi professionali, ella non ha legami familiari o sentimentali, ma solo professionali legati alla sua attività, oggetto del procedimento penale e nel frattempo fortemente compromessa, così come la sua situazione finanziaria. Il fatto che la ricorrente, pur essendo a conoscenza del procedimento penale dal mese di ottobre 2025, sia rimasta in Svizzera, secondo la Corte cantonale non è sufficiente per negare un pericolo di fuga, ritenuto che l'esistenza di un tale procedimento non implica di per sé necessariamente anche una carcerazione. La Corte cantonale, considerata la misura cautelare disposta nei confronti della ricorrente e l'assenza di suoi legami particolari con il territorio svizzero, ha ritenuto di non poter escludere un suo interesse concreto a lasciare la Svizzera. Ha considerato che ella è confrontata con gravi infrazioni e che in caso di condanna rischia una pena di una certa importanza.
4.4.2. Nella sentenza impugnata del 19 agosto 2026, la Corte cantonale ha ritenuto che, dalla sua precedente decisione, di principio le circostanze non sono mutate, ad eccezione del fatto che, a seguito della promozione dell'accusa nei confronti della ricorrente, la prospettiva, in caso di condanna, di una pena detentiva importante e della possibile espulsione dal territorio svizzero si è fatta concreta. Con tale motivazione, la Corte cantonale ha confermato l'esistenza di un concreto pericolo di fuga in capo alla ricorrente.
4.5. Nella misura della loro ammissibilità, le censure ricorsuali non meritano accoglimento.
4.5.1. Laddove la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver omesso di considerare l'assenza di mezzi per finanziare la fuga e il suo comportamento processuale nei mesi di libertà, la censura risulta infondata.
La Corte cantonale ha accertato che il centro degli interessi affettivi della ricorrente è in Italia, dove risiedono tutti i suoi familiari e amici. Ha inoltre ritenuto che la sua situazione finanziaria è fortemente compromessa (cfr. consid. 4.4.1
supra). Da tali accertamenti risulta, perlomeno in maniera implicita (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; sentenza 7B_316/2026 del 7 agosto 2026 consid. 2.2), che secondo la Corte cantonale la ricorrente potrebbe senz'altro contare del supporto finanziario di familiari o amici, residenti nella vicina penisola, segnatamente per finanziare una sua fuga. In merito al comportamento tenuto dalla ricorrente mentre si trovava in libertà ed era venuta a conoscenza del procedimento penale nei suoi confronti, ella omette di confrontarsi puntualmente con il considerando della sentenza impugnata (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 III 408 consid. 2.4), secondo il quale tale circostanza non sarebbe sufficiente per negare un pericolo di fuga, ritenuto che l'esistenza di un procedimento penale non implica di per sé necessariamente anche una carcerazione (cfr. consid. 4.4.1
supra).
4.5.2. Infondato si rivela il gravame laddove la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un'argomentazione contraddittoria nell'accertamento dei fatti.
La Corte cantonale ha negato l'esistenza di legami familiari o sentimentali della ricorrente in Svizzera, accertando tuttavia l'esistenza di rapporti professionali legati alla sua attività (cfr. consid. 4.4.1
supra). Contrariamente alla critica ricorsuale, quindi, la Corte cantonale non ha accertato la totale assenza di legami sul territorio elvetico. La ricorrente, dal canto suo, nemmeno sostiene che, in Svizzera, risiederebbe un suo parente. Per quanto riguarda il suo rapporto con F.________, G.________ e H.________, da lei menzionati dinanzi all'istanza inferiore, la ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un rapporto sentimentale con tali persone. In merito al suo rapporto con il dr. med. E.________, infine, la ricorrente non si confronta puntualmente con l'accertamento della Corte cantonale, secondo il quale ella ha omesso di precisare se tale rapporto era da ricondurre o meno alla sua attività finanziaria.
4.5.3. La Corte cantonale, accertata l'assenza di legami particolari della ricorrente con il territorio svizzero, ha ritenuto di non poter escludere un suo interesse concreto a lasciare la Svizzera (cfr. consid. 4.4.1
supra).
Tale formulazione, del resto comparabile a quella già utilizzata dal Tribunale federale per ammettere l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (cfr. sentenza 1B_179/2018 del 9 maggio 2018 consid. 2.4.2), contrariamente all'assunto ricorsuale non significa che la Corte cantonale abbia ritenuto sufficiente un pericolo di fuga meramente astratto. Al contrario: dagli ulteriori considerandi della sentenza impugnata, che va letta nel suo insieme (cfr. sentenze 7B_602/2026 del 30 luglio 2026 consid. 2.3; 6B_946/2025 del 2 giugno 2026 consid. 1.4.1), risultano chiaramente le circostanze fattuali accertate dalla Corte cantonale, sulla scorta delle quali essa ha ammesso l'esistenza di un concreto pericolo di fuga in capo alla ricorrente.
4.5.4. Sempre sotto il titolo dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare che ella dispone di un permesso di domicilio C.
Contrariamente all'assunto ricorsuale, il fatto di disporre di un permesso di domicilio C non risulta determinante per escludere l'esistenza di un pericolo di fuga. Da un lato, infatti, il Tribunale federale ha già ammesso l'esistenza di un pericolo di fuga in casi in cui l'imputato disponeva di un tale permesso (cfr. sentenze 7B_256/2025 dell'11 aprile 2025 consid. 4.4; 7B_1439/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 5.2.1; 7B_707/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 3.3 seg.).
Dall'altro lato, senza voler pregiudicare la decisione delle competenti autorità migratorie e del giudice di merito, in caso di condanna a una pena detentiva superiore a un anno la ricorrente rischia la revoca del permesso di soggiorno di cui beneficia al momento (cfr. art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI [RS 142.20]; DTF 146 II 321 consid. 3.1; 139 I 145 consid. 2.1, 31 consid. 2.1 e rinvii). La possibile revoca del diritto di soggiorno va presa in considerazione quale ulteriore indizio per ammettere un concreto rischio di fuga (cfr. sentenze 1B_382/2022 dell'11 ottobre 2022 consid. 2.2; 1B_312/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.1; 1B_358/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.4.3 e rinvii).
Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, inoltre, anche l'eventuale espulsione penale della ricorrente, oltre che eventualmente costituire un motivo di revoca del permesso di domicilio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI, art. 66a cpv. 1 lett. e CP), secondo giurisprudenza costante può rappresentare un ulteriore incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_1016/2026 del 25 agosto 2026 consid. 3.4.3; 7B_940/2026 del 12 agosto 2026 consid. 4.3.1; 7B_224/2026 del 19 marzo 2026 consid. 4.4).
4.5.5. Se da un lato è vero, come rettamente rilevato dalla ricorrente, che il pericolo di fuga di norma diminuisce con l'aumentare della durata del procedimento penale rispettivamente della carcerazione, ritenuto che la pena detentiva residua, a seguito del computo del carcere sofferto (art. 51 CP), si riduce con il passare del tempo (DTF 143 IV 160 consid. 4.3 e rinvio), dall'altro lato va considerato che la promozione dell'accusa può costituire un ulteriore incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_1009/2026 del 26 agosto 2026 consid. 2.2; 7B_796/2026 del 7 luglio 2026 consid. 5.2; 7B_641/2026 del 16 giugno 2026 consid. 5.2 e rinvii).
4.5.6. In definitiva, la ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto.
5.
5.1. La ricorrente censura una violazione degli art. 237 cpv. 2 lett. a e 238 CPP . Per ammettere la possibilità di versare una cauzione, la Corte cantonale avrebbe preteso l'esistenza di un legame con il garante tale da escludere il tradimento, introducendo così un criterio non previsto dal diritto federale. Pretendere dalla ricorrente, come ha fatto la Corte cantonale, di dimostrare che il legame con il garante sia tale da "escludere" che ella possa tradire la sua fiducia equivarrebbe a chiederle la prova di un fatto negativo futuro. In questo contesto, la ricorrente censura inoltre una violazione del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) e delle garanzie sancite dagli art. 10 cpv. 2 e 31 Cost. nonché dall'art. 5 CEDU .
5.2.
5.2.1. Il CPP prevede quale misura di sostituzione alla carcerazione di sicurezza segnatamente il versamento di una cauzione (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP).
Giusta l'art. 238 cpv. 1 CPP, se vi è pericolo di fuga (ex art. 221 cpv. 1 lett. a CPP), il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro (ossia una cauzione) da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà. Se l'imputato si sottrae al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, il CPP prevede la devoluzione della cauzione (v. art. 240 CPP). L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale (art. 238 cpv. 2 CPP).
5.2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la cauzione ex art. 237 cpv. 2 lett. a CPP può essere versata a favore dell'imputato anche da una terza persona (cfr. art. 240 cpv. 2 CPP; DTF 135 I 63 consid. 4.1; sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_938/2025 del 26 settembre 2025 consid. 4.2). In tale situazione è necessario esaminare le possibilità finanziarie di questa terza persona e le sue relazioni personali con l'imputato (sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_938/2025 del 26 settembre 2025 consid. 4.2 e rinvio). Occorre anche esaminare se la terza persona richiederebbe indietro la cauzione versata (sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_908/2023 del 30 novembre 2023 consid. 3.2.2 e rinvio).
Una scarcerazione entra in linea di conto solo se la cauzione è effettivamente idonea a trattenere l'imputato dalla fuga (sentenze 7B_1316/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 6.1; 7B_938/2025 del 26 settembre 2025 consid. 4.1 e rinvii). A tal fine, la cauzione deve anzitutto essere stabilita per un ammontare tale da poter ritenere che l'imputato preferisca partecipare al procedimento penale che far perdere l'importo versato dalla terza persona in suo favore quale cauzione (sentenze 7B_72/2026 del 16 febbraio 2026 consid. 4.4.1; 7B_908/2023 del 30 novembre 2023 consid. 3.2.2; 7B_645/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 3.2.2 e rinvii). Qualora la cauzione venga versata da una terza persona, occorre inoltre valutare se la sua relazione personale con l'imputato è tale da poter anticipare che l'imputato non la voglia danneggiare (cfr. ANGELA CAVALLO, Die Sicherheitsleistung nach Art. 238 ff. StPO, 2013, pag. 86; HEINRICH VOGT, Strafprozessuale Eingriffe in Freiheit und Eigentum des Bürgers, in: Aargauisches Strafprozessrecht, FS zum 25 jährigen Bestehen des Aargauischen Juristenvereins, 1961, pag. 79; in questo senso già MAX WAIBLINGER, Das Strafverfahren für den Kanton Bern, 1937, pag. 204 seg.). La terza persona che ha versato la cauzione verrebbe segnatamente danneggiata nel caso in cui l'imputato si dovesse sottrarre al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, poiché ciò comporterebbe, di principio, la devoluzione della cauzione alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l'ha ordinata (art. 240 cpv. 1 CPP; sulla facoltà di rinunciare alla devoluzione della cauzione versata dalla terza persona, nel caso in cui essa abbia fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell'imputato, v. art. 240 cpv. 2 CPP).
5.3. Le censure ricorsuali non meritano tutela. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la Corte cantonale, richiedendo l'esistenza di un legame con il garante tale da escludere il tradimento, non ha introdotto un criterio non previsto dal diritto federale. L'esposta giurisprudenza ha infatti chiarito che la cauzione ex art. 237 cpv. 2 lett. a CPP può essere versata a favore dell'imputato anche da una terza persona. In tali circostanze, al fine di valutare se la cauzione è effettivamente idonea a trattenere l'imputato dalla fuga, è necessario esaminare la relazione personale del garante con l'imputato. Questa relazione deve essere tale da poter anticipare che l'imputato non voglia danneggiare il garante, dandosi alla fuga e causando così facendo la devoluzione della cauzione versata (cfr. consid. 5.2.2
supra). Nella misura in cui la Corte cantonale ha ritenuto che, in caso di fuga della ricorrente, la fiducia del garante sarebbe stata tradita, essa si è limitata a descrivere una conseguenza che una tale fuga avrebbe sul rapporto personale con il garante. Contrariamente all'assunto ricorsuale, non risulta che la Corte cantonale abbia richiesto di fornire una prova negativa (ai sensi della sentenza 1B_643/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 3.2). Essa era invece tenuta a valutare se la relazione personale del garante proposto fosse tale da poter anticipare che la ricorrente non lo volesse danneggiare, ciò che ha fatto.
5.4. Nella misura in cui la ricorrente censura una violazione del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) e delle garanzie sancite dagli art. 10 cpv. 2 e art. 31 Cost. nonché art. 5 CEDU, ella non dimostra, con riferimento ai considerandi del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), in cosa consisterebbe la violazione delle citate norme. La censura risulta pertanto inammissibile.
6.
La ricorrente censura una violazione dell'art. 238 cpv. 2 CPP e del "dovere di chiarificazione" da parte dell'autorità in merito alla capacità finanziaria del garante.
Ritenuto che la Corte cantonale poteva negare, senza violare il diritto, l'adempimento delle condizioni per ammettere il versamento della cauzione da parte di una terza persona a causa del suo rapporto personale con la ricorrente (cfr. consid. 5
supra), la questione della capacità finanziaria del garante proposto non ha motivo di essere esaminata oltre in questa sede.
7.
A titolo sussidiario, la ricorrente censura un diniego di giustizia formale in merito al pericolo di collusione.
A torto. La Corte cantonale era tenuta ad esprimersi sui presupposti della carcerazione di sicurezza, tra cui la sussistenza di un motivo particolare di carcerazione ex art. 221 CPP . In tale contesto, essa poteva limitarsi a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito (cfr. consid. 2.2
supra), ciò che in concreto ha fatto. La ricorrente, dal canto suo, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF) non si confronta puntualmente con il considerando della sentenza impugnata, nel quale la Corte cantonale ha ritenuto che l'ultima decisione del GPC, emanata il 4 agosto 2026 e impugnata dalla ricorrente mediante reclamo, si fondava unicamente sul pericolo di fuga. In siffatte circostanze, non si può ritenere che la Corte cantonale non sia entrata nel merito di una questione che le era stata sottoposta in modo conforme ai termini e alle forme previsti dalla legge, sebbene fosse tenuta a decidere al riguardo (cfr. DTF 150 I 183 consid. 3.5.4; 149 II 209 consid. 4.2; 149 I 72 consid. 3.2.1; 144 II 184 consid. 3.1).
8.
La ricorrente non contesta la durata della carcerazione di sicurezza e nemmeno censura una violazione dell'imperativo di celerità, motivo per cui tali questioni non devono essere esaminate in questa sede.
9.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 28 settembre 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara