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6B_922/2019

Truffa aggravata,

Bundesgericht · 2019-08-22 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
  4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 22 agosto 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_922/2019

Sentenza del 22 agosto 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Truffa aggravata,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.17+49).

Considerando:

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 18 giugno 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole, oltre che di truffa aggravata in parte tentata nei confronti di compagnie assicurative private, di ripetuta falsità in documenti e di violazione dell' art. 87 LAVS , di truffa aggravata ai danni dell'assicurazione per l'invalidità;

che l'imputata è per contro stata prosciolta dall'imputazione di truffa aggravata nei confronti della Cassa cantonale per gli assegni familiari e dell'allora Ufficio dell'assicurazione malattia;

che A.________ è stata condannata alla pena detentiva di 18 mesi e alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 150.--, entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

che l'imputata è in particolare pure stata condannata a versare all'Ufficio dell'assicurazione invalidità fr. 194'993.-- a titolo di risarcimento dei danni;

che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di rivalutare la sua situazione sotto il profilo dell'assicurazione per l'invalidità e di

"ordinare un'eventuale perizia con un medico estraneo ai fatti" ;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;

che la ricorrente espone sostanzialmente la sua vita anteriore e la sua situazione personale, limitandosi, con riferimento al procedimento penale in oggetto, a criticare in modo generico le valutazioni di alcuni medici che l'hanno visitata;

che, con tali argomentazioni, non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa, e non spiega per quali ragioni violerebbero il diritto;

che in particolare non si esprime sui considerandi da 8 a 15 della sentenza impugnata (pag. 17 segg.), in cui la CARP ha spiegato i motivi per cui il suo comportamento nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, con riferimento alle rendite di invalidità e alle prestazioni complementari da lei percepite, adempiva la fattispecie di truffa per mestiere;

che, laddove accenna ad imprecisate dichiarazioni dei medici, trattandosi di una questione relativa all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare, in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , per quali ragioni la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta ( DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);

che, riguardo alla commisurazione della pena, la ricorrente si limita a criticare l'inasprimento della pena detentiva a seguito del parziale accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore pubblico;

che, al riguardo, la ricorrente non si confronta però specificatamente con la motivazione della pena esposta ai considerandi da 20 a 25 della sentenza impugnata (pag. 26 segg.) e non fa quindi valere una violazione degli art. 47 segg. CP;

che le sarebbe infatti spettato spiegare con precisione per quali ragioni la pena inflittale eccederebbe i limiti del quadro legale o si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all' art. 47 CP ;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che la domanda di assistenza giudiziaria accennata in questa sede dalla ricorrente deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni