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6B 648/2021

Bundesgericht · 2021-06-21 · Italiano CH
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Decreto di abbandono | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 giugno 2021 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni

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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 21.06.2021 6B 648/2021 (6B_648/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 21.06.2021 6B 648/2021 (6B_648/2021) Tribunale federale I Corte di diritto penale 21.06.2021 6B 648/2021 (6B_648/2021)

Decreto di abbandono | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_648/2021 Sentenza del 21 giugno 2021 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Giudice presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di abbandono, ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.110). Considerando: che il 24 agosto 2020 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di un avvocato per lesioni semplici e vie di fatto; che, con decisione del 1° aprile 2021, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale; che, contro il decreto di abbandono, la denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 15 aprile 2021; che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, il 16 aprile 2021 la CRP ha invitato la reclamante ad emendarlo; che la reclamante ha in seguito inviato ulteriori scritti alla Corte cantonale; che, con sentenza del 4 maggio 2021, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 31 maggio 2021 al Tribunale federale; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); ch'ella è in particolare abilitata a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito; che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); che spettava alla ricorrente spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; che, in questa sede, la ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF; che la ricorrente espone sostanzialmente argomenti di merito riguardanti i fatti oggetto della denuncia penale, ciò che è tuttavia inammissibile siccome esula dal tema del litigio; che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 giugno 2021 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni