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6B_637/2007

Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),

Bundesgericht · 2007-11-10 · Italiano CH
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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
  3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 novembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_637/2007

Sentenza del 10 novembre 2007

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, presidente,

cancelliera Ortolano.

Parti

A.________,

B.________,

ricorrenti,

entrambi patrocinati dall'avv. Davide Diana,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 13 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 13 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ e da B.________ contro C.________SA;

che A.________ e B.________ impugnano questa decisione dinanzi al Tribunale federale;

che, giusta l'art. 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il termine di ricorso al Tribunale federale è di 30 giorni;

che tale termine è osservato quando il ricorso è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, a La Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF );

che nello specifico, la notifica della decisione impugnata essendo avvenuta il 10 settembre 2007, il termine di ricorso scadeva mercoledì 10 ottobre 2007 (art. 100 cpv. 1 unitamente all' art. 44 cpv. 1 LTF );

che il presente ricorso veniva consegnato a Posteitaliane il 9 ottobre 2007, ma trasmesso a La Posta Svizzera solo il 12 ottobre 2007 ;

che pertanto il gravame risulta tardivo e quindi inammissibile;

che, a prescindere dalla tardività del ricorso, questo non sarebbe in ogni caso destinato a miglior sorte, difettando ai ricorrenti la legittimazione ricorsuale;

che, difatti, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF ( DTF 133 IV 228 ) dal momento che, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa non possono prevalersi di un interesse giuridico giusta l' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ;

che, nella fattispecie, i ricorrenti prospettano la promozione dell'accusa per titolo di appropriazione indebita e, implicitamente, falsità in documenti, reati per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta ( DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162);

che gli insorgenti sono quindi dei semplici denuncianti privi di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, e del resto nemmeno sostengono il contrario;

che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell' art. 108 LTF ;

che, visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti congiuntamente ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF );

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 novembre 2007

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: