Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
E. 2 B.________,
opponenti.
Oggetto
Istanza di rettifica, lesioni semplici,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 (incarto n. 17.2017.19+56) e la sentenza emanata il 24 novembre 2017 (incarto n. 17.2017.299) dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che, con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto in quanto ricevibile un appello presentato da A.________ contro una sentenza della Pretura penale ed ha confermato la condanna di B.________ per il titolo di lesioni semplici;
che, accogliendo nella misura della sua ammissibilità un'istanza di rettifica di A.________, il 24 novembre 2017 la CARP ha corretto la suddetta sentenza limitatamente alla numerazione degli incarti e al domicilio dell'imputato;
che A.________ impugna, tra altri, questi giudizi con un ricorso del 9 gennaio 2018 al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 12 gennaio 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 26 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 31 gennaio 2018 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 febbraio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che l'invio postale raccomandato contenente questo atto giudiziario non è stato ritirato dal ricorrente, sicché giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, il ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2);
ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 febbraio 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_33/2018
Sentenza del 27 febbraio 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Istanza di rettifica, lesioni semplici,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 (incarto n. 17.2017.19+56) e la sentenza emanata il 24 novembre 2017 (incarto n. 17.2017.299) dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che, con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto in quanto ricevibile un appello presentato da A.________ contro una sentenza della Pretura penale ed ha confermato la condanna di B.________ per il titolo di lesioni semplici;
che, accogliendo nella misura della sua ammissibilità un'istanza di rettifica di A.________, il 24 novembre 2017 la CARP ha corretto la suddetta sentenza limitatamente alla numerazione degli incarti e al domicilio dell'imputato;
che A.________ impugna, tra altri, questi giudizi con un ricorso del 9 gennaio 2018 al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 12 gennaio 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 26 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 31 gennaio 2018 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 febbraio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che l'invio postale raccomandato contenente questo atto giudiziario non è stato ritirato dal ricorrente, sicché giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, il ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2);
ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni