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6B_33/2018

Istanza di rettifica, lesioni semplici,

Bundesgericht · 2018-02-27 · Italiano CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

E. 2 B.________,

opponenti.

Oggetto

Istanza di rettifica, lesioni semplici,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 (incarto n. 17.2017.19+56) e la sentenza emanata il 24 novembre 2017 (incarto n. 17.2017.299) dalla Corte

di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto in quanto ricevibile un appello presentato da A.________ contro una sentenza della Pretura penale ed ha confermato la condanna di B.________ per il titolo di lesioni semplici;

che, accogliendo nella misura della sua ammissibilità un'istanza di rettifica di A.________, il 24 novembre 2017 la CARP ha corretto la suddetta sentenza limitatamente alla numerazione degli incarti e al domicilio dell'imputato;

che A.________ impugna, tra altri, questi giudizi con un ricorso del 9 gennaio 2018 al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 12 gennaio 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 26 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 31 gennaio 2018 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 febbraio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );

che l'invio postale raccomandato contenente questo atto giudiziario non è stato ritirato dal ricorrente, sicché giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, il ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2);

ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );

richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 febbraio 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_33/2018

Sentenza del 27 febbraio 2018

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

opponenti.

Oggetto

Istanza di rettifica, lesioni semplici,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 (incarto n. 17.2017.19+56) e la sentenza emanata il 24 novembre 2017 (incarto n. 17.2017.299) dalla Corte

di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto in quanto ricevibile un appello presentato da A.________ contro una sentenza della Pretura penale ed ha confermato la condanna di B.________ per il titolo di lesioni semplici;

che, accogliendo nella misura della sua ammissibilità un'istanza di rettifica di A.________, il 24 novembre 2017 la CARP ha corretto la suddetta sentenza limitatamente alla numerazione degli incarti e al domicilio dell'imputato;

che A.________ impugna, tra altri, questi giudizi con un ricorso del 9 gennaio 2018 al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 12 gennaio 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 26 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 31 gennaio 2018 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 febbraio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );

che l'invio postale raccomandato contenente questo atto giudiziario non è stato ritirato dal ricorrente, sicché giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, il ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2);

ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );

richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni