Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 4 Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 27 maggio 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale. Losanna, 27 maggio 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_296/2010
Sentenza del 27 maggio 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Multa,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 25 marzo 2010 dal Presidente della Pretura penale.
Considerando:
che il 25 marzo 2010, dopo un invito a tradurre in italiano e a motivare il gravame, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da A.________ contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 40.--;
che, con uno scritto redatto in tedesco, A.________ si aggrava al Tribunale federale chiedendo che la procedura cantonale sia condotta in lingua tedesca e domandando l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie e l'attribuzione di ripetibili;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che, conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata, in casu l'italiano;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorso dev'essere motivato e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che pertanto il ricorrente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando nel ricorso viene lamentata la violazione di diritti fondamentali perché, giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (v. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2), se non lo dimostra, ma ripropone le sue censure di merito, le sue critiche sono inammissibili;
che, in urto alle esigenze testé esposte, nella fattispecie l'insorgente afferma in modo del tutto generico che la decisione impugnata contravviene a ogni diritto e ordinamento e all'uguaglianza davanti alla legge, ma non spiega per quali ragioni il giudice cantonale avrebbe commesso arbitrio nel ritenere non motivato il suo gravame e dichiarandolo irricevibile;
che di conseguenza il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell' art. 108 LTF ;
che, poiché il ricorso appariva d'acchito privo di possibilità di successo, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento ( art. 64 cpv. 1 LTF a contrario);
che, non essendo patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili;
che considerate le particolarità della fattispecie il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente ad addossare al ricorrente soccombente le spese del presente procedimento ( art. 66 cpv. 1 LTF );
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 27 maggio 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy