opencaselaw.ch

6B_296/2010

Multa

Bundesgericht · 2010-05-27 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 4 Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 27 maggio 2010

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Non si prelevano spese giudiziarie.
  4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale. Losanna, 27 maggio 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_296/2010

Sentenza del 27 maggio 2010

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Favre, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Multa,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 25 marzo 2010 dal Presidente della Pretura penale.

Considerando:

che il 25 marzo 2010, dopo un invito a tradurre in italiano e a motivare il gravame, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da A.________ contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 40.--;

che, con uno scritto redatto in tedesco, A.________ si aggrava al Tribunale federale chiedendo che la procedura cantonale sia condotta in lingua tedesca e domandando l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie e l'attribuzione di ripetibili;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che, conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata, in casu l'italiano;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorso dev'essere motivato e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;

che pertanto il ricorrente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando nel ricorso viene lamentata la violazione di diritti fondamentali perché, giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (v. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2), se non lo dimostra, ma ripropone le sue censure di merito, le sue critiche sono inammissibili;

che, in urto alle esigenze testé esposte, nella fattispecie l'insorgente afferma in modo del tutto generico che la decisione impugnata contravviene a ogni diritto e ordinamento e all'uguaglianza davanti alla legge, ma non spiega per quali ragioni il giudice cantonale avrebbe commesso arbitrio nel ritenere non motivato il suo gravame e dichiarandolo irricevibile;

che di conseguenza il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell' art. 108 LTF ;

che, poiché il ricorso appariva d'acchito privo di possibilità di successo, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento ( art. 64 cpv. 1 LTF a contrario);

che, non essendo patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili;

che considerate le particolarità della fattispecie il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente ad addossare al ricorrente soccombente le spese del presente procedimento ( art. 66 cpv. 1 LTF );

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 27 maggio 2010

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy