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6B_27/2016

Revisione, legittimazione a ricorrere,

Bundesgericht · 2016-02-04 · Italiano CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 B.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Revisione, legittimazione a ricorrere,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte delle assise criminali ha ritenuto C.________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia nei confronti di un minorenne;

che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, nonché a versare alla vittima un importo di fr. 11'539.85 a titolo di risarcimento danni per le spese legali e un importo di fr. 30'000.-- quale indennità per torto morale;

che detta sentenza è passata in giudicato incontestata;

che, con scritto del 26 novembre 2015, A.________ e B.________, genitori della vittima, hanno chiesto alle autorità penali in particolare di potere essere parte in causa e di riaprire il procedimento penale, postulando altresì una riparazione del loro torto morale;

che lo scritto è stato trasmesso per competenza alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), la quale, con sentenza del 10 dicembre 2015, lo ha considerato un'istanza di revisione giusta l'art. 410 segg. CPP e l'ha dichiarata irricevibile;

che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, lamentando in sostanza il loro mancato coinvolgimento nel procedimento penale;

che i ricorrenti postulano inoltre di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1);

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze non sono adempiute in concreto, visto che i ricorrenti non si confrontano con il giudizio di irricevibilità pronunciato dalla CARP e non tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che oggetto della presente causa è infatti unicamente la questione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione ai sensi dell'art. 410 segg. CPP;

che le argomentazioni concernenti il merito della causa sono quindi inammissibili;

che i ricorrenti non fanno valere una violazione degli art. 410 segg. CPP, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato determinate disposizioni procedurali dichiarando irricevibile la loro domanda di revisione;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate ai ricorrenti, in considerazione della loro soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a loro carico (art. 65 cpv. 2 LTF);

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 4 febbraio 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_27/2016

Sentenza del 4 febbraio 2016

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Revisione, legittimazione a ricorrere,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte delle assise criminali ha ritenuto C.________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia nei confronti di un minorenne;

che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, nonché a versare alla vittima un importo di fr. 11'539.85 a titolo di risarcimento danni per le spese legali e un importo di fr. 30'000.-- quale indennità per torto morale;

che detta sentenza è passata in giudicato incontestata;

che, con scritto del 26 novembre 2015, A.________ e B.________, genitori della vittima, hanno chiesto alle autorità penali in particolare di potere essere parte in causa e di riaprire il procedimento penale, postulando altresì una riparazione del loro torto morale;

che lo scritto è stato trasmesso per competenza alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), la quale, con sentenza del 10 dicembre 2015, lo ha considerato un'istanza di revisione giusta l'art. 410 segg. CPP e l'ha dichiarata irricevibile;

che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, lamentando in sostanza il loro mancato coinvolgimento nel procedimento penale;

che i ricorrenti postulano inoltre di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1);

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze non sono adempiute in concreto, visto che i ricorrenti non si confrontano con il giudizio di irricevibilità pronunciato dalla CARP e non tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che oggetto della presente causa è infatti unicamente la questione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione ai sensi dell'art. 410 segg. CPP;

che le argomentazioni concernenti il merito della causa sono quindi inammissibili;

che i ricorrenti non fanno valere una violazione degli art. 410 segg. CPP, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato determinate disposizioni procedurali dichiarando irricevibile la loro domanda di revisione;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate ai ricorrenti, in considerazione della loro soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a loro carico (art. 65 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 4 febbraio 2016

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni