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6B_1456/2022

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2022-12-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________,

patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 dicembre 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1456/2022

Sentenza del 27 dicembre 2022

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 21 ottobre 2022 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto n. 60.2022.66).

Considerando:

che il 2 febbraio 2022 A.________ e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela penale nei confronti di C.________ per i titoli di violazione di segreti privati ( art. 179 CP ) e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee ( art. 179bis CP );

che, con decisione del 16 febbraio 2022 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;

che i querelanti hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 21 ottobre 2022, la Corte cantonale ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità;

che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 7 dicembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di promuovere l'accusa nei confronti del querelato per i reati di violazione di segreti privati e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee, ordinando nel contempo al magistrato inquirente di assumere determinate prove;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta ai ricorrenti, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;

che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della querela;

che, riguardo alla legittimazione a ricorrere, i ricorrenti sostengono di essere vittime ai sensi dell' art. 116 CPP , asserendo di avere

"in qualche sorta subito una lesione della loro integrità psichica" a seguito della violazione della loro sfera privata;

che, tuttavia, nella nozione di vittima giusta l' art. 116 cpv. 1 CPP rientra unicamente il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica;

che la nozione corrisponde a quella dell'art. 1 cpv. 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 23 marzo 2007 (LAV; RS 312.5) ( DTF 143 IV 154 consid. 2.3.2);

che simili estremi non sono realizzati in concreto, giacché i fatti oggetto di querela sarebbero eventualmente costitutivi dei prospettati reati contro la sfera personale riservata e non sono d'acchito suscettibili di comportare una lesione diretta dell'integrità fisica, sessuale o psichica;

che sarebbe quindi spettato ai ricorrenti esporre e sostanziare in modo specifico le loro pretese civili in relazione con i reati in questione;

che, accennando semplicemente a un

"simbolico risarcimento per torto morale" , i ricorrenti non motivano l'esistenza di una lesione della loro personalità di una certa gravità, tale da giustificare il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale;

che laddove accennano genericamente al risarcimento delle spese, i ricorrenti disattendono che le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l' art. 433 CPP non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dai reati in discussione (sentenze 6B_420/2021 del 20 maggio 2021; 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.2 e rinvii);

che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili dei ricorrenti comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);

che, in concreto, i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;

che laddove lamentano la mancata assunzione di ulteriori prove, i ricorrenti mirano a fare rivedere il merito della decisione di non luogo a procedere, che non sono tuttavia abilitati a rimettere in discussione, difettando loro la legittimazione;

che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 dicembre 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni