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6B 1261/2016

Bundesgericht · 2016-12-13 · Italiano CH
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Lesioni semplici | Infrazione

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 13 dicembre 2016 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 13 dicembre 2016
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 13.12.2016 6B 1261/2016 (6B_1261/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 13.12.2016 6B 1261/2016 (6B_1261/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 13.12.2016 6B 1261/2016 (6B_1261/2016)

Lesioni semplici | Infrazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1261/2016 Sentenza del 13 dicembre 2016 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto Lesioni semplici, ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Considerando: che, con decreto di accusa del 7 ottobre 2014, il Procuratore pubblico ha ritenuto B.________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 5 luglio 2014, colpito intenzionalmente A.________ provocandogli delle ferite attestate da un certificato medico agli atti; che, statuendo sull'opposizione presentata dall'imputato, con sentenza del 1° settembre 2015 il Giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa; che, adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha accolto l'appello con sentenza del 18 aprile 2016, prosciogliendolo dalla citata imputazione; che questa sentenza è stata intimata il 27 aprile 2016 dalla Corte cantonale al patrocinatore dell'accusatore privato; che, in precedenza, il 16 giugno 2015, l'accusatore privato avrebbe tuttavia revocato al legale il mandato di patrocinio; che A.________ ha impugnato il giudizio della CARP con un "reclamo" del 2 novembre 2016 alla stessa Corte cantonale, da quest'ultima trasmesso al Tribunale federale per competenza; che, a seguito dell'invito da parte del Tribunale federale a fornire un anticipo delle spese giudiziarie presunte, il ricorrente in particolare ha precisato di non avere saputo della trasmissione del gravame a questa Corte, giacché in tal caso avrebbe chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e postulato di inoltrare ulteriori osservazioni; che non sono state chieste risposte al ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1); che contro le decisioni pronunciate in materia penale dalle autorità cantonali di ultima istanza, quale è in concreto la CARP, è di massima dato il ricorso in materia penale al Tribunale federale (cfr. art. 78 cpv. 1 e 80 LTF); che il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); che giusta l'art. 49 LTF una notificazione viziata non può causare alcun pregiudizio alle parti; che un caso di notificazione viziata può in particolare verificarsi quando una decisione è comunicata ad un terzo non abilitato a riceverla, per esempio nel caso in cui sia notificata al mandatario di una parte da lui non più rappresentata (cfr. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2aed., 2014, n. 15 e 17 all'art. 49); che il ricorrente sottolinea di avere revocato il mandato di patrocinio già il 16 giugno 2015, per cui la sentenza potrebbe essere stata notificata a torto al legale; che in concreto tale questione, così come quella connessa della tempestività del gravame, può tuttavia rimanere indecisa, essendo l'allegato ricorsuale comunque inammissibile per carenza di motivazione; che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può infatti essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; ch'egli si limita infatti a criticare genericamente l'esito dell'appello presentando una copia delle immagini TAC del suo massiccio facciale, senza tuttavia spiegare puntualmente per quali ragioni le considerazioni che hanno portato i precedenti giudici a prosciogliere l'imputato violerebbero il diritto; che, fatti salvi determinati casi qui non realizzati (cfr. art. 43 LTF), il Tribunale federale non è di principio tenuto ad assegnare un termine per completare la motivazione del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.4); che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); che tuttavia, considerata la particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 13 dicembre 2016 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni