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5F_15/2017

Revisione della sentenza 5A_439 /2017 del Tribunale federale del 17 luglio 2017

Bundesgericht · 2017-11-21 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________,

E. 2 C.________,

E. 3 Comune di X.________,

controparti,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di

vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.

Considerando:

che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica;

che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017;

che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo);

che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto);

che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento;

che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta;

che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno;

che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa;

che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositiv
  1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.
  2. La domanda di revisione è inammissibile.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
  4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 21 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_15/2017

Sentenza del 21 novembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Escher, Giudice presidente,

Herrmann, Schöbi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

1. B.________,

2. C.________,

3. Comune di X.________,

controparti,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di

vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.

Considerando:

che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica;

che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017;

che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo);

che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto);

che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento;

che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta;

che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno;

che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa;

che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.

2.

La domanda di revisione è inammissibile.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.

4.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 21 novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini