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5D_206/2017

effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione),

Bundesgericht · 2017-10-04 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_206/2017

Sentenza del 1° novembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

Fondazione A.________,

ricorrente,

contro

Clinica B.________SA,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione),

ricorso contro il decreto emanato il 4 ottobre 2017

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.158).

Considerando:

che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 11'000.-- oltre interessi;

che con decisione 28 agosto 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 6'000.-- oltre interessi, l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;

che con decreto 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo al reclamo presentato dalla Clinica B.________SA contro la decisione pretorile e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo notificata alla reclamante;

che con ricorso in materia civile 20 ottobre 2017 la Fondazione A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di togliere l'effetto sospensivo al reclamo (e implicitamente di revocare l'annullamento della comminatoria di fallimento);

che non occorre determinare se in concreto sia effettivamente aperta la via del ricorso in materia civile: il decreto contestato costituisce infatti una decisione in materia di misure cautelari, contro la quale può in ogni modo soltanto essere fatta valere - come nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; in relazione all'effetto sospensivo v. DTF 137 III 475 consid. 2);

che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente, infatti, omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato;

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini