rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A.________,
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
E. 4 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 dicembre 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 05.12.2016 5D 191/2016 (5D_191/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 05.12.2016 5D 191/2016 (5D_191/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 05.12.2016 5D 191/2016 (5D_191/2016)
rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_191/2016 Sentenza del 5 dicembre 2016 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________, ricorrenti, contro C.________ AG, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che mediante sei precetti esecutivi C.________ AG ha escusso i coinquilini A.________ e B.________ per l'incasso delle pigioni di aprile, maggio, giugno e luglio 2016; che con decisioni 5 settembre 2016 e 24 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Locarno ha rigettato in via provvisoria, pressoché integralmente, le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi; che con sentenza 10 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili i reclami presentati dagli escussi contro le decisioni emesse dal Giudice di pace; che l'autorità cantonale ha sottolineato come i reclami non contenessero conclusioni e nemmeno censure sufficientemente motivate (i reclamanti limitandosi infatti a criticare il comportamento della creditrice procedente) e si fondassero peraltro su allegazioni nuove e quindi inammissibili; che con " ricorso in materia civile " 24 novembre 2016 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); che nel rimedio all'esame i ricorrenti si limitano - peraltro in modo confuso - a contestare la fondatezza materiale dei crediti posti in esecuzione e a sollevare argomenti contro l'intervenuta disdetta del contratto di locazione, ma omettono del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione cantonale di non entrata in materia dei loro reclami; che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte; che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 dicembre 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini