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5D_148/2016

azione di rivendicazione,

Bundesgericht · 2016-10-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

E. 2 Confederazione Svizzera, 3003 Berna,

entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
  2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
  3. B.________, opponenti. Oggetto azione di rivendicazione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtù dell' art. 107 cpv. 5 LEF ; che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--; che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto giovedì 13 ottobre 2016; che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF ; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
  4. Il ricorso è inammissibile.
  5. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  6. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_148/2016

Sentenza del 27 ottobre 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,

entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,

3. B.________,

opponenti.

Oggetto

azione di rivendicazione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro

la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtù dell'art. 107 cpv. 5 LEF;

che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--;

che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;

che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto giovedì 13 ottobre 2016;

che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini