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5A_909/2015

avviso d'incanto,

Bundesgericht · 2015-12-02 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 2 dicembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_909/2015

Decreto del 2 dicembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Roy Bay,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.

Oggetto

avviso d'incanto,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con scritto 26 novembre 2015 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile da lei introdotto in data 13 novembre 2015 contro la sentenza 9 novembre 2015 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese giudiziarie;

che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);

che in seguito al ritiro del ricorso l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame diviene priva di oggetto;

che le spese giudiziarie, alle quali non si giustifica in concreto rinunciare, sono ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF e poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);

che, contrariamente a quanto richiesto da B.________ SA, non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente (né per lo scritto con il quale ha dichiarato che, considerato il ritiro del ricorso, rinunciava a presentare le sue osservazioni in merito all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, né per l'asserita preparazione di tali osservazioni);

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 2 dicembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini