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5A_894/2020

precetti esecutivi,

Bundesgericht · 2021-04-28 · Italiano CH
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Con ricorso 8 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato quattro precetti esecutivi emanati dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nel quadro delle esecuzioni promosse nei loro confronti dal Comune di X.________.

Preso atto che due precetti esecutivi erano diretti esclusivamente contro B.________, mentre gli altri due erano diretti esclusivamente contro il marito A.________, con ordinanza 13 ottobre 2020 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha osservato che la presentazione di un unico ricorso non era in concreto ammissibile e ha quindi assegnato a B.________ un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso "togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere" e firmarlo in originale, pena l'irricevibilità del gravame.

E. 2 Con ricorso 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato l'ordinanza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di fare ordine al Comune di X.________ di ritirare i precetti esecutivi. Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'adozione di misure cautelari nell'ambito di una procedura di protezione a favore di A.________, all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

E. 3 Con il medesimo allegato 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra ordinanza emanata il 13 ottobre 2020 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale l'autorità di vigilanza. Tale ricorso è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_895/2020 pronunciata in data odierna).

E. 4 L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).

Con scritto 9 aprile 2021 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare, limitatamente al suo assistito, il predetto ricorso. Nella misura in cui è introdotto da A.________, il rimedio si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3).

E. 5 Nella misura in cui il gravame è invece presentato da B.________, va osservato quanto segue.

E. 5.1 Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

E. 5.2 Il ricorso di B.________ va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la decisione di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), bensì discute l'operato dell'ufficio di esecuzione o di altre autorità in cause distinte.

E. 5.3 La contestata ordinanza non pone fine al procedimento (v. art. 90 LTF ), ma ha carattere incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF ed è quindi immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (v. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; l'ipotesi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in considerazione nel caso concreto). Dato che l'esistenza di un danno irreparabile non è stata dimostrata e non appare nemmeno manifesta, il rimedio è irricevibile (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2).

E. 5.4 Ne discende che anche nella misura in cui è introdotto da B.________ il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 6 Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 28 aprile 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_894/2020

Sentenza del 28 aprile 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

precetti esecutivi,

ricorso contro l'ordinanza emanata il 13 ottobre 2020

dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.87).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con ricorso 8 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato quattro precetti esecutivi emanati dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nel quadro delle esecuzioni promosse nei loro confronti dal Comune di X.________.

Preso atto che due precetti esecutivi erano diretti esclusivamente contro B.________, mentre gli altri due erano diretti esclusivamente contro il marito A.________, con ordinanza 13 ottobre 2020 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha osservato che la presentazione di un unico ricorso non era in concreto ammissibile e ha quindi assegnato a B.________ un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso "togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere" e firmarlo in originale, pena l'irricevibilità del gravame.

2.

Con ricorso 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato l'ordinanza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di fare ordine al Comune di X.________ di ritirare i precetti esecutivi. Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'adozione di misure cautelari nell'ambito di una procedura di protezione a favore di A.________, all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

3.

Con il medesimo allegato 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra ordinanza emanata il 13 ottobre 2020 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale l'autorità di vigilanza. Tale ricorso è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_895/2020 pronunciata in data odierna).

4.

L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).

Con scritto 9 aprile 2021 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare, limitatamente al suo assistito, il predetto ricorso. Nella misura in cui è introdotto da A.________, il rimedio si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3).

5.

Nella misura in cui il gravame è invece presentato da B.________, va osservato quanto segue.

5.1. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

5.2. Il ricorso di B.________ va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la decisione di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), bensì discute l'operato dell'ufficio di esecuzione o di altre autorità in cause distinte.

5.3. La contestata ordinanza non pone fine al procedimento (v. art. 90 LTF ), ma ha carattere incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF ed è quindi immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (v. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; l'ipotesi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in considerazione nel caso concreto). Dato che l'esistenza di un danno irreparabile non è stata dimostrata e non appare nemmeno manifesta, il rimedio è irricevibile (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2).

5.4. Ne discende che anche nella misura in cui è introdotto da B.________ il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

6.

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 28 aprile 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini