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5A_793/2018

sequestro di salario,

Bundesgericht · 2018-11-08 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.________ e C.________. L'autorità di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--.

Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

E. 2 Con scritto 6 novembre 2018 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso " per avvenuta transazione fra le parti " e ha chiesto la restituzione dell'anticipo delle spese giudiziarie già versato, pari a fr. 1'000.--.

E. 3 Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 novembre 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Marazzi

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_793/2018

Decreto dell'8 novembre 2018

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

2. C.________,

opponenti,

Ufficio di esecuzione di Lugano,

Ufficio di esecuzione di Mendrisio.

Oggetto

sequestro di salario,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.47).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.________ e C.________. L'autorità di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--.

Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

2.

Con scritto 6 novembre 2018 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso " per avvenuta transazione fra le parti " e ha chiesto la restituzione dell'anticipo delle spese giudiziarie già versato, pari a fr. 1'000.--.

3.

In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF , non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC ).

Le spese giudiziarie della sede federale sono in linea di principio poste a carico della parte che ritira il ricorso ( art. 66 cpv. 1 LTF ; art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 novembre 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Marazzi

La Cancelliera: Antonini