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5A_755/2018

curatela

Bundesgericht · 2018-10-04 · Italiano CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Con decisione 23 luglio 2018 l'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno ha respinto varie istanze presentate da A.________, indicando che non vi sarebbero i presupposti né per l'istituzione di una misura di protezione (curatela) in favore del fratello B.________ né per la convocazione di quest'ultimo. L'autorità di protezione ha infatti osservato di avere svolto " un'istruttoria dalla quale appare che B.________ non sia oggetto di segnalazioni particolari " e di averlo in ogni caso già sentito.

Mediante sentenza 16 agosto 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome immotivato, il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione, rilevando che egli non si è minimamente confrontato con le motivazioni del giudizio impugnato, ma si è limitato ad infangare il nome del fratello ed a criticare l'operato dell'autorità di protezione.

E. 2 Con ricorso 13 settembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3.1 Il rimedio va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione dell'autorità di protezione.

E. 3.2 L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità: il ricorrente si limita infatti a ribadire le ragioni che a suo dire giustificherebbero l'istituzione di una curatela in favore del fratello, ma nemmeno pretende che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere il suo reclamo ammissibile.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 ottobre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_755/2018

Sentenza del 4 ottobre 2018

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, casella postale 256, 6982 Agno,

opponente.

Oggetto

curatela,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 agosto 2018

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.113).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decisione 23 luglio 2018 l'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno ha respinto varie istanze presentate da A.________, indicando che non vi sarebbero i presupposti né per l'istituzione di una misura di protezione (curatela) in favore del fratello B.________ né per la convocazione di quest'ultimo. L'autorità di protezione ha infatti osservato di avere svolto " un'istruttoria dalla quale appare che B.________ non sia oggetto di segnalazioni particolari " e di averlo in ogni caso già sentito.

Mediante sentenza 16 agosto 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome immotivato, il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione, rilevando che egli non si è minimamente confrontato con le motivazioni del giudizio impugnato, ma si è limitato ad infangare il nome del fratello ed a criticare l'operato dell'autorità di protezione.

2.

Con ricorso 13 settembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1. Il rimedio va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione dell'autorità di protezione.

3.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità: il ricorrente si limita infatti a ribadire le ragioni che a suo dire giustificherebbero l'istituzione di una curatela in favore del fratello, ma nemmeno pretende che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere il suo reclamo ammissibile.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 ottobre 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini