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5A_721/2013

sequestro

Bundesgericht · 2013-11-12 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 700.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

E. 4 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 novembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_721/2013

Decreto del 12 novembre 2013

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Milca Molteni,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dallo Studio legale Gambazzi Berra,

opponente,

Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano , via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che, su istanza di A.________, con decreto 28 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro della PPP xxx fondo base yyy RFD di X.________ di proprietà di B.________;

che con decisione 3 maggio 2013 il Pretore ha accolto l'opposizione di B.________ e ha annullato il sequestro;

che con sentenza 28 agosto 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile del 3 maggio 2013;

che con ricorso in materia civile 30 settembre 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza 28 agosto 2013 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al suo gravame, il mantenimento del sequestro;

che con allegato 11 ottobre 2013 B.________ ha preso posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo;

che con lettera 24 ottobre 2013 A.________ ha chiesto la sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale;

che con scritto 28 ottobre 2013 il Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente di poter sospendere la procedura soltanto dopo il tempestivo pagamento dell'anticipo delle spese;

che con scritto 8 novembre 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;

che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che, a seguito del ritiro del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di sospensione della procedura divengono prive di oggetto ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC );

che le spese giudiziarie - ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF

- vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso, vale a dire della ricorrente ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; art. 66 cpv. 1 LTF ; v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii);

che pure le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo vanno poste a carico della ricorrente ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; art. 68 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 700.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 novembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini