Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 700.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
E. 4 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 novembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_721/2013
Decreto del 12 novembre 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Milca Molteni,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dallo Studio legale Gambazzi Berra,
opponente,
Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano , via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, su istanza di A.________, con decreto 28 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro della PPP xxx fondo base yyy RFD di X.________ di proprietà di B.________;
che con decisione 3 maggio 2013 il Pretore ha accolto l'opposizione di B.________ e ha annullato il sequestro;
che con sentenza 28 agosto 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile del 3 maggio 2013;
che con ricorso in materia civile 30 settembre 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza 28 agosto 2013 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al suo gravame, il mantenimento del sequestro;
che con allegato 11 ottobre 2013 B.________ ha preso posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo;
che con lettera 24 ottobre 2013 A.________ ha chiesto la sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale;
che con scritto 28 ottobre 2013 il Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente di poter sospendere la procedura soltanto dopo il tempestivo pagamento dell'anticipo delle spese;
che con scritto 8 novembre 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che, a seguito del ritiro del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di sospensione della procedura divengono prive di oggetto ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC );
che le spese giudiziarie - ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF
- vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso, vale a dire della ricorrente ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; art. 66 cpv. 1 LTF ; v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii);
che pure le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo vanno poste a carico della ricorrente ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; art. 68 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 700.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 novembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini