iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale | Diritti reali
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. Losanna, 23 settembre 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. Losanna, 23 settembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 23.09.2013 5A 680/2013 (5A_680/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 23.09.2013 5A 680/2013 (5A_680/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 23.09.2013 5A 680/2013 (5A_680/2013)
iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale | Diritti reali
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_680/2013 Sentenza del 23 settembre 2013 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli, opponente. Oggetto iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2013 dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. Considerando: che con decisione 7 dicembre 2012 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato l'annotazione di un'ipoteca legale provvisoria a favore della Comunione dei comproprietari del fondo xxx (Condominio B.________) sull'unità di proprietà per piani appartenente a A.________ per l'importo di fr. 38'276.50 più interessi (importo relativo a spese condominiali); che con sentenza 26 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un appello di A.________, nella misura in cui era ammissibile, e ha confermato la predetta decisione; che con un ricorso datato 13 settembre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 26 luglio 2013 al Tribunale federale; che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2 a ed. 2010, pag. 543 n. 3068) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF); che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 5 agosto 2013; che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile; che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. Losanna, 23 settembre 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini