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5A_66/2018

comminatoria di fallimento,

Bundesgericht · 2018-01-24 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Con sentenza 5 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il ricorso inoltrato da A.________ (titolare della ditta individuale C.________) avverso la comminatoria di fallimento 11 dicembre 2017 notificatagli dall'Ufficio di esecuzione di Blenio nella procedura esecutiva promossa da B.________ SA.

E. 2 Con ricorso in materia civile 17 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di " commutare il [...] debito in giorni di arresto ".

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3 In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.

Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali requisiti di motivazione: il ricorrente - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non spiega perché il suo ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ammissibile.

La conclusione subordinata risulta inoltre manifestamente inammissibile già per il fatto che è formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 24 gennaio 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_66/2018

Sentenza del 24 gennaio 2018

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Blenio,

via Bosco Ciossero 10, 6716 Acquarossa.

Oggetto

comminatoria di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.2).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza 5 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il ricorso inoltrato da A.________ (titolare della ditta individuale C.________) avverso la comminatoria di fallimento 11 dicembre 2017 notificatagli dall'Ufficio di esecuzione di Blenio nella procedura esecutiva promossa da B.________ SA.

2.

Con ricorso in materia civile 17 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di " commutare il [...] debito in giorni di arresto ".

Non sono state chieste determinazioni.

3.

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.

Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali requisiti di motivazione: il ricorrente - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non spiega perché il suo ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ammissibile.

La conclusione subordinata risulta inoltre manifestamente inammissibile già per il fatto che è formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).

4.

Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 24 gennaio 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini