Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Nelle diverse esecuzioni costituenti il gruppo n. 5 promosse nei confronti di A.________ per l'incasso di complessivi fr. 20'691.20 oltre accessori, in data 8 maggio 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha proceduto al pignoramento del suo reddito da attività indipendente, pignorando l'importo fisso di fr. 1'890.-- al mese (a fronte di guadagni netti mensili stimati in fr. 4'000.--), ingiungendo al debitore di versare all'UE tale somma a partire dall'8 maggio 2025.
Con sentenza 24 luglio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto il 18 maggio 2025 dall'escusso, con il quale aveva chiesto di ridurre il calcolo del suo reddito netto mensile da fr. 4'000.-- a fr. 2'400.--. L'autorità di vigilanza ha sottolineato che l'escusso si era limitato a riproporre in maniera generica le contestazioni già evase in due precedenti decisioni passate in giudicato (del 18 ottobre 2024 e del 14 marzo 2025; cfr. anche sentenze 5A_734/2024 del 14 novembre 2024 e 5A_238/2025 del 4 aprile 2025) a favore del gruppo n. 4, senza produrre alcuna prova a dimostrazione delle sue affermazioni (secondo le quali la stima di fr. 4'000.-- sarebbe errata tenuto conto della sua mancanza di una formazione specifica, della natura occasionale del suo lavoro e dei suoi problemi di salute) e senza aggiungere nulla di nuovo.
E. 2 Mediante ricorso 13 agosto 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " annullare la stima di CHF 4.000 e riconoscere il redditto effettivo di CHF 2.400 ".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
E. 3.1 Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non tratta un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii).
E. 3.2 Nel rimedio all'esame, il ricorrente ribadisce di lavorare come collaboratore occasionale svolgendo "piccole mansioni non qualificate [...] per conoscenti anziani, percependo compensi informali in contanti per un totale di CHF 2.400 mensili", attività che "non è mai stata formalizzata con fatture o registri contabili" e che servirebbe integralmente a coprire le sue spese mensili. A suo dire, la stima di fr. 4'000.-- dell'UE sarebbe errata poiché basata su "un'analisi di mercato relativa a ruoli professionali full-time [...] incompatibile con le mansioni effettive del ricorrente" e con il suo stato di salute (sottolineando anche che nel 2023 lo stesso UE gli avrebbe riconosciuto un reddito pignorabile di soli fr. 2'400.-- mensili).
Attraverso tale generica argomentazione, però, il ricorrente non si confronta a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità (secondo cui, in sostanza, egli si era limitato a ripresentare acriticamente censure già respinte in precedenza, senza una seria motivazione). Il suo ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell' art. 106 cpv. 2 LTF .
E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 26 agosto 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_652/2025
Sentenza del 26 agosto 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.64).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nelle diverse esecuzioni costituenti il gruppo n. 5 promosse nei confronti di A.________ per l'incasso di complessivi fr. 20'691.20 oltre accessori, in data 8 maggio 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha proceduto al pignoramento del suo reddito da attività indipendente, pignorando l'importo fisso di fr. 1'890.-- al mese (a fronte di guadagni netti mensili stimati in fr. 4'000.--), ingiungendo al debitore di versare all'UE tale somma a partire dall'8 maggio 2025.
Con sentenza 24 luglio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto il 18 maggio 2025 dall'escusso, con il quale aveva chiesto di ridurre il calcolo del suo reddito netto mensile da fr. 4'000.-- a fr. 2'400.--. L'autorità di vigilanza ha sottolineato che l'escusso si era limitato a riproporre in maniera generica le contestazioni già evase in due precedenti decisioni passate in giudicato (del 18 ottobre 2024 e del 14 marzo 2025; cfr. anche sentenze 5A_734/2024 del 14 novembre 2024 e 5A_238/2025 del 4 aprile 2025) a favore del gruppo n. 4, senza produrre alcuna prova a dimostrazione delle sue affermazioni (secondo le quali la stima di fr. 4'000.-- sarebbe errata tenuto conto della sua mancanza di una formazione specifica, della natura occasionale del suo lavoro e dei suoi problemi di salute) e senza aggiungere nulla di nuovo.
2.
Mediante ricorso 13 agosto 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " annullare la stima di CHF 4.000 e riconoscere il redditto effettivo di CHF 2.400 ".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
3.1. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non tratta un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii).
3.2. Nel rimedio all'esame, il ricorrente ribadisce di lavorare come collaboratore occasionale svolgendo "piccole mansioni non qualificate [...] per conoscenti anziani, percependo compensi informali in contanti per un totale di CHF 2.400 mensili", attività che "non è mai stata formalizzata con fatture o registri contabili" e che servirebbe integralmente a coprire le sue spese mensili. A suo dire, la stima di fr. 4'000.-- dell'UE sarebbe errata poiché basata su "un'analisi di mercato relativa a ruoli professionali full-time [...] incompatibile con le mansioni effettive del ricorrente" e con il suo stato di salute (sottolineando anche che nel 2023 lo stesso UE gli avrebbe riconosciuto un reddito pignorabile di soli fr. 2'400.-- mensili).
Attraverso tale generica argomentazione, però, il ricorrente non si confronta a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità (secondo cui, in sostanza, egli si era limitato a ripresentare acriticamente censure già respinte in precedenza, senza una seria motivazione). Il suo ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell' art. 106 cpv. 2 LTF .
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 26 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini