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5A_238/2025

pignoramento,

Bundesgericht · 2025-04-04 · Italiano CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Nell'esecuzione promossa dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 3'701.50 oltre accessori (procedura che interessa anche la creditrice B.________ SA), l'11 luglio 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha determinato la quota pignorabile del reddito dell'escusso in fr. 1'890.-- mensili, pari alla differenza tra il reddito netto mensile quale " consulente in logistica indipendente " di fr. 4'000.-- e il suo minimo di esistenza mensile di fr. 2'110.--.

Con sentenza 18 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto il 18 luglio 2024 dall'escusso, con il quale egli aveva chiesto di ridurre il suo reddito netto mensile da fr. 4'000.-- a fr. 2'400.--. L'autorità di vigilanza ha sottolineato che l'escusso non aveva comprovato le sue entrate e che l'UE aveva stimato correttamente il suo reddito mensile netto tramite comparazione con attività analoghe alla sua.

Mediante sentenza 5A_734/2024 del 14 novembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile interposto dall'escusso contro la sentenza 18 ottobre 2024.

E. 1.2 Il 2 dicembre 2024 l'UE ha emesso il verbale di pignoramento, allegando lo stesso calcolo allestito l'11 luglio 2024.

Con sentenza 14 marzo 2025 l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'escusso contro tale verbale di pignoramento. Essa ha osservato che quest'ultimo si era limitato a riproporre le contestazioni già contenute nel suo precedente ricorso 18 luglio 2024 (ribadendo cioè le sue gravi difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute, senza però produrre qualsivoglia documento per comprovare le sue entrate o eventuali spese maggiori rispetto a quanto computato dall'UE) e quindi già evase nella sentenza 18 ottobre 2024 " la quale riveste autorità di cosa giudicata ".

E. 2 Mediante ricorso 29 marzo 2025 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previa immediata sospensione di " ogni atto pignoratizi o", di annullare la stima di fr. 4'000.--, di riconoscere il redditto effettivo di fr. 2'400.--, di dichiarare estinto il debito "per incapacità contributiva" e di condannare l'UE al risarcimento delle spese legali e dei danni morali.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3.1 Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 3.2 Nel rimedio all'esame il ricorrente lamenta la violazione della LEF e degli art. 29 Cost. e 8 CEDU. Ribadisce di trovarsi in uno stato di indigenza e di potersi dedicare soltanto a "piccole mansioni occasionali non qualificate per conoscenti anziani, percependo compensi informali in contanti per un totale di CHF 2.400 mensili", attività che "non è mai stata formalizzata con fatture o registri contabili" per cui "l'onere della prova" imposto sarebbe "impossibile". A suo dire la stima di fr. 4'000.--, basata su parametri di mercato inapplicabili "poiché presuppone un lavoro full-time specializzato", sarebbe quindi sproporzionata e lesiva dei suoi diritti di difesa e intaccherebbe il suo minimo vitale con il "rischio di perdita dell'alloggio e accesso a beni primari".

Le conclusioni e le censure di merito proposte dal ricorrente in questa sede sono manifestamente irricevibili. In effetti quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii). Con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità (v. supra consid. 1.2) il ricorrente invece non si confronta minimamente ed egli non spiega perché il suo rimedio ex art. 17 LEF avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili. La richiesta del ricorrente volta alla condanna dell'UE al risarcimento di danni morali è inammissibile già per il fatto che esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e costituisce una nuova conclusione ( art. 99 cpv. 2 LTF ).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 4 aprile 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_238/2025

Sentenza del 4 aprile 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,

via Pollini 29, 6850 Mendrisio,

Comune di X.________,

B.________ SA.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.133).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Nell'esecuzione promossa dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 3'701.50 oltre accessori (procedura che interessa anche la creditrice B.________ SA), l'11 luglio 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha determinato la quota pignorabile del reddito dell'escusso in fr. 1'890.-- mensili, pari alla differenza tra il reddito netto mensile quale " consulente in logistica indipendente " di fr. 4'000.-- e il suo minimo di esistenza mensile di fr. 2'110.--.

Con sentenza 18 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto il 18 luglio 2024 dall'escusso, con il quale egli aveva chiesto di ridurre il suo reddito netto mensile da fr. 4'000.-- a fr. 2'400.--. L'autorità di vigilanza ha sottolineato che l'escusso non aveva comprovato le sue entrate e che l'UE aveva stimato correttamente il suo reddito mensile netto tramite comparazione con attività analoghe alla sua.

Mediante sentenza 5A_734/2024 del 14 novembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile interposto dall'escusso contro la sentenza 18 ottobre 2024.

1.2. Il 2 dicembre 2024 l'UE ha emesso il verbale di pignoramento, allegando lo stesso calcolo allestito l'11 luglio 2024.

Con sentenza 14 marzo 2025 l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'escusso contro tale verbale di pignoramento. Essa ha osservato che quest'ultimo si era limitato a riproporre le contestazioni già contenute nel suo precedente ricorso 18 luglio 2024 (ribadendo cioè le sue gravi difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute, senza però produrre qualsivoglia documento per comprovare le sue entrate o eventuali spese maggiori rispetto a quanto computato dall'UE) e quindi già evase nella sentenza 18 ottobre 2024 " la quale riveste autorità di cosa giudicata ".

2.

Mediante ricorso 29 marzo 2025 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previa immediata sospensione di " ogni atto pignoratizi o", di annullare la stima di fr. 4'000.--, di riconoscere il redditto effettivo di fr. 2'400.--, di dichiarare estinto il debito "per incapacità contributiva" e di condannare l'UE al risarcimento delle spese legali e dei danni morali.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

3.2. Nel rimedio all'esame il ricorrente lamenta la violazione della LEF e degli art. 29 Cost. e 8 CEDU. Ribadisce di trovarsi in uno stato di indigenza e di potersi dedicare soltanto a "piccole mansioni occasionali non qualificate per conoscenti anziani, percependo compensi informali in contanti per un totale di CHF 2.400 mensili", attività che "non è mai stata formalizzata con fatture o registri contabili" per cui "l'onere della prova" imposto sarebbe "impossibile". A suo dire la stima di fr. 4'000.--, basata su parametri di mercato inapplicabili "poiché presuppone un lavoro full-time specializzato", sarebbe quindi sproporzionata e lesiva dei suoi diritti di difesa e intaccherebbe il suo minimo vitale con il "rischio di perdita dell'alloggio e accesso a beni primari".

Le conclusioni e le censure di merito proposte dal ricorrente in questa sede sono manifestamente irricevibili. In effetti quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii). Con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità (v. supra consid. 1.2) il ricorrente invece non si confronta minimamente ed egli non spiega perché il suo rimedio ex art. 17 LEF avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili. La richiesta del ricorrente volta alla condanna dell'UE al risarcimento di danni morali è inammissibile già per il fatto che esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e costituisce una nuova conclusione ( art. 99 cpv. 2 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 4 aprile 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini