fallimento senza preventiva esecuzione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Nella procedura promossa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione 4 luglio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione (ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) di B.________Sagl, ora A.________Sàrl, a far tempo da giovedì 5 luglio 2018 alle ore 10.00.
E. 2 Con scritto datato 31 luglio 2018 la fallita ha chiesto al Tribunale federale che " venga annullata la sentenza del 4 luglio della Pretura del Distretto di Lugano ". Non sono state chieste determinazioni.
E. 3 In concreto è manifesto che la decisione pretorile non è stata emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorso al Tribunale federale è chiaramente inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ricorsuali. La decisione pretorile poteva invece essere impugnata mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, rimedio che, come emerge da un decreto incidentale di tale autorità prodotto in questa sede dalla ricorrente, quest'ultima ha del resto presentato.
E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, alla Pretura del Distretto di Lugano e per informazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.08.2018 5A 639/2018 (5A_639/2018) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.08.2018 5A 639/2018 (5A_639/2018) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.08.2018 5A 639/2018 (5A_639/2018)
fallimento senza preventiva esecuzione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_639/2018 Sentenza del 13 agosto 2018 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________Sàrl, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto fallimento senza preventiva esecuzione, ricorso contro la decisione emanata il 4 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano (SO.2018.1084). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Nella procedura promossa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione 4 luglio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione (ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) di B.________Sagl, ora A.________Sàrl, a far tempo da giovedì 5 luglio 2018 alle ore 10.00. 2. Con scritto datato 31 luglio 2018 la fallita ha chiesto al Tribunale federale che " venga annullata la sentenza del 4 luglio della Pretura del Distretto di Lugano ". Non sono state chieste determinazioni. 3. In concreto è manifesto che la decisione pretorile non è stata emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorso al Tribunale federale è chiaramente inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ricorsuali. La decisione pretorile poteva invece essere impugnata mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, rimedio che, come emerge da un decreto incidentale di tale autorità prodotto in questa sede dalla ricorrente, quest'ultima ha del resto presentato. 4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, alla Pretura del Distretto di Lugano e per informazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini