opencaselaw.ch

5A 59/2022

Bundesgericht · 2022-02-21 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

anticipo spese (relazioni personali) | Diritto di famiglia

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B.________), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili.

E. 2 Con ricorso 25 gennaio 2022 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3 La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare l'anticipo. Il ricorrente che impugna una tale decisione e che afferma di non poter accedere a un tribunale, deve quindi dimostrare, nella motivazione del gravame, che questo pregiudizio lo minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2.3). Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che la sua situazione economica sarebbe difficile e non gli permetterebbe "di sostenere i costi legali" e sottolinea che "la nostra Costituzione garantisce il diritto di difesa e di poter accedere facilmente alle autorità giudiziarie". Egli tuttavia non dimostra minimamente di non essere in grado di versare l'anticipo richiesto. Il suo ricorso, rivolto contro un decreto che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela quindi inammissibile.

E. 4 In tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 febbraio 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 21.02.2022 5A 59/2022 (5A_59/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 21.02.2022 5A 59/2022 (5A_59/2022) Tribunale federale II Corte di diritto civile 21.02.2022 5A 59/2022 (5A_59/2022)

anticipo spese (relazioni personali) | Diritto di famiglia

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_59/2022 Sentenza del 21 febbraio 2022 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Herrmann, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano, opponente. Oggetto anticipo spese (relazioni personali), ricorso contro il decreto emanato il 13 gennaio 2022 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.3). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B.________), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili. 2. Con ricorso 25 gennaio 2022 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale. Non sono state chieste determinazioni. 3. La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare l'anticipo. Il ricorrente che impugna una tale decisione e che afferma di non poter accedere a un tribunale, deve quindi dimostrare, nella motivazione del gravame, che questo pregiudizio lo minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2.3). Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che la sua situazione economica sarebbe difficile e non gli permetterebbe "di sostenere i costi legali" e sottolinea che "la nostra Costituzione garantisce il diritto di difesa e di poter accedere facilmente alle autorità giudiziarie". Egli tuttavia non dimostra minimamente di non essere in grado di versare l'anticipo richiesto. Il suo ricorso, rivolto contro un decreto che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela quindi inammissibile. 4. In tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 febbraio 2022 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Herrmann La Cancelliera: Antonini