precetto esecutivo | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Mediante ricorso 18 dicembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato il precetto esecutivo emesso il 3 dicembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti della sola B.________ per l'incasso di complessivi fr. 3'992.-- Con sentenza 29 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso sia nella misura in cui era presentato da A.________ (dato che egli non era parte alla procedura esecutiva e che il rimedio non risultava approvato dal suo curatore di rappresentanza) sia nella misura in cui era presentato da B.________ (atteso che le sue censure esulavano dalla competenza dell'autorità di vigilanza o erano insufficientemente motivate).
E. 2 Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza. Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
E. 3 Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 30 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_482/2021 pronunciata in data odierna).
E. 4 L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5).
E. 5 Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 30 giugno 2021 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 30.06.2021 5A 483/2021 (5A_483/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.06.2021 5A 483/2021 (5A_483/2021) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.06.2021 5A 483/2021 (5A_483/2021)
precetto esecutivo | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_483/2021 Sentenza del 30 giugno 2021 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona. Oggetto precetto esecutivo, ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.135). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Mediante ricorso 18 dicembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato il precetto esecutivo emesso il 3 dicembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti della sola B.________ per l'incasso di complessivi fr. 3'992.-- Con sentenza 29 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso sia nella misura in cui era presentato da A.________ (dato che egli non era parte alla procedura esecutiva e che il rimedio non risultava approvato dal suo curatore di rappresentanza) sia nella misura in cui era presentato da B.________ (atteso che le sue censure esulavano dalla competenza dell'autorità di vigilanza o erano insufficientemente motivate). 2. Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza. Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 3. Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 30 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_482/2021 pronunciata in data odierna). 4. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5). 5. Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 30 giugno 2021 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini