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4F_14/2015

revisione

Bundesgericht · 2015-10-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La domanda di revisione è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Dispositiv
  1. La domanda di revisione è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
  3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_14/2015

Sentenza del 27 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Kolly, Niquille,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

B.________,

controparte,

III Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015.

Considerando:

che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente;

che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza ";

che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione;

che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;

che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);

che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;

che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

La domanda di revisione è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

3.

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti