contratto d'assicurazione | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Losanna, 8 luglio 2010 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Klett Gianinazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 08.07.2010 4D 78/2010 (4D_78/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 08.07.2010 4D 78/2010 (4D_78/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 08.07.2010 4D 78/2010 (4D_78/2010)
contratto d'assicurazione | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_78/2010 Sentenza dell'8 luglio 2010 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliera Gianinazzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Assicurazione B.________ SA, opponente. Oggetto contratto d'assicurazione, ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2010 dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Visto: che con sentenza del 13 aprile 2010 il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione presentata da A.________ in data 8/10 agosto 2009, tendente alla condanna dell'Assicurazione B.________ SA al rimborso di spese mediche e degenza di fr. 6'900.-- + fr. 12'967.50, connesse a un intervento chirurgico al naso effettuato nel 2004; che la pretesa è stata respinta siccome prescritta (art. 46 LCA) e, in ogni caso, siccome concernente un "mero trattamento cosmetico", non incluso fra le coperture complementari dell'assicurata all'epoca dei fatti; che con scritto del 30 aprile 2010 A.________ ha espresso la volontà di ricorrere contro questo giudizio; che con lettera del 4 maggio 2010 il Tribunale federale le ha comunicato che "per essere ricevibile, l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, ossia l'indicazione della decisione chiesta dal ricorrente e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio"; che, non sembrando tali condizioni realizzate nello scritto del 30 aprile 2010, il Tribunale federale ha invitato A.________ a sanare l'omissione prima della scadenza del termine di ricorso; che il 17 maggio 2010 essa ha pertanto completato i propri argomenti; che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi sul gravame; considerando: che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 483 consid. 1); che la sentenza impugnata è stata emanata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e nell'ambito della quale non viene trattata una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF) - né la ricorrente pretende il contrario - indi per cui lo scritto sottoposto al Tribunale federale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF; che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6); che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti, giacché la ricorrente non si prevale della violazione di nessun diritto costituzionale; che il ricorso risulta inammissibile anche perché rivolto contro una sola delle due motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, quella relativa alla qualifica - medica o estetica - dell'intervento chirurgico effettuato nel 2004, senza nessun accenno a quella secondo cui la pretesa sarebbe inoltre prescritta (DTF 132 III 555 consid. 3.2); che, in quanto "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie vengono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Losanna, 8 luglio 2010 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Klett Gianinazzi