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4D_66/2014

tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,

Bundesgericht · 2014-10-08 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_66/2014

Sentenza dell'8 ottobre 2014

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2014 dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 20 dicembre 2013 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha tassato la nota professionale dell'avv. B.________, nominata patrocinatrice d'ufficio di A.________ nell'ambito della procedura di conciliazione nella causa intentata contro la C.________SA, riconoscendo un onorario di fr. 990.-- e spese complessive di fr. 131.--;

che con sentenza del 1° settembre 2014 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo inoltrato da A.________;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 12 settembre 2014 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che la sentenza impugnata verte unicamente sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile;

che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_102/2011 del 12 marzo 2012 consid. 1);

che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);

che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);

che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore;

che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;

che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti