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4D_45/2023

tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,

Bundesgericht · 2023-09-26 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_45/2023

Sentenza del 26 settembre 2023

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.53/56).

Considerando:

che, nella causa intentata da A.________ nei confronti della B.________ Sagl per l'incasso di fr. 1'500.-- e conclusasi con una transazione giudiziale in cui la convenuta versava all'attrice fr. 1'050.--, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha posto quest'ultima al beneficio del gratuito patrocinio, nominandole quale patrocinatrice l'avv. B.________;

che con decisione 9 maggio 2023 il Giudice di pace ha tassato la nota professionale della predetta legale, riconoscendole una retribuzione complessiva di fr. 2'481.95 (fr. 2'085.-- di onorario, fr. 213.10 di spese e fr. 183.85 di IVA);

che con sentenza 10 agosto 2023 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo con cui A.________ annunciava di non riconoscere la predetta nota e rimproverava al Giudice di pace di aver intenzionalmente violato i suoi interessi;

che la Corte cantonale, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame per la sua carente motivazione, ha rammentato pro futuro alla reclamante e al giudice di pace le condizioni su cui basare la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 12 settembre 2023 con cui postula, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronunzia del Tribunale di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio;

che con istanza del medesimo giorno la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale;

che la sentenza impugnata verte sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile;

che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenze 4D_15/2015 del 17 marzo 2015; 4D_66/2014 dell'8 ottobre 2014);

che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane solo aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con quest'ultimo può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che inoltre i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);

che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2);

che invano si cerca nel ricorso una richiesta cifrata indicante l'importo da riconoscere all'opponente per il patrocinio della ricorrente;

che inoltre la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui non era dato a capire perché la decisione di tassazione del Giudice di pace sarebbe stata errata, ma si limita a lamentare la mancata intimazione dell'impugnativa cantonale alla controparte e al giudice di primo grado, l'esercizio di una pressione abusiva sulla sua patrocinatrice affinché accettasse l'accordo transattivo proposto e a contestare le considerazioni generali sul conferimento del gratuito patrocinio esposte per il futuro dalla Corte cantonale;

che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, richiamato dall'art. 117 LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;

che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti