prestito | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione all'opponente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale. Losanna, 27 marzo 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 27.03.2017 4A 654/2016 (4A_654/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 27.03.2017 4A 654/2016 (4A_654/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 27.03.2017 4A 654/2016 (4A_654/2016)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_654/2016 Sentenza del 27 marzo 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto prestito, ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 24 giugno 2014, in accoglimento della petizione presentata da B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Blenio ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr. 155'000.--, oltre interessi; che con sentenza 10 ottobre 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________; che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso del 14 novembre 2016; che giusta l'art. 39 cpv. 3 primo periodo LTF le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera; che il 23 novembre 2016 il Tribunale federale ha chiesto alla competente autorità del domicilio germanico indicato dal ricorrente sul ricorso di notificare a quest'ultimo il decreto della medesima data con cui viene invitato a versare entro il termine di 30 giorni un anticipo spese di fr. 5'500.-- e a designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso d'inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale; che il 23 dicembre 2016 l'autorità richiesta ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto eseguire la notifica perché il ricorrente ha lasciato la Germania; che al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 20 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo spese con decreto pubblicato nel Foglio federale del 14 febbraio 2017 (art. 39 cpv. 3 secondo periodo e 63 cpv. 2 LTF); che il 24 marzo 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; che eccezionalmente si rinuncia a prelevare spese giudiziarie; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione all'opponente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale. Losanna, 27 marzo 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti