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4A_631/2024

espulsione,

Bundesgericht · 2025-01-23 · Italiano CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 B.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Alessandro Pescia,

ricorrenti,

contro

C.________ SA,

patrocinata dall'avv. Sandro Stadler,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (12.2024.112).

Considerando:

che con decisione 29 agosto 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, adito dalla C.________ SA, ha ordinato a B.________ e a A.________ di liberare lo stabile preso in locazione;

che con sentenza 24 ottobre 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo e respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentati dai conduttori;

che B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la predetta sentenza con ricorso 27 novembre 2024;

che i ricorrenti sono stati invano invitati, con decreto 29 novembre 2024, a versare entro il 16 dicembre 2024 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 5'000.--;

che con decreto 23 dicembre 2024 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 10 gennaio 2025 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che giusta l'attestazione 21 gennaio 2025 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 23 gennaio 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_631/2024

Sentenza del 23 gennaio 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Alessandro Pescia,

ricorrenti,

contro

C.________ SA,

patrocinata dall'avv. Sandro Stadler,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (12.2024.112).

Considerando:

che con decisione 29 agosto 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, adito dalla C.________ SA, ha ordinato a B.________ e a A.________ di liberare lo stabile preso in locazione;

che con sentenza 24 ottobre 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo e respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentati dai conduttori;

che B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la predetta sentenza con ricorso 27 novembre 2024;

che i ricorrenti sono stati invano invitati, con decreto 29 novembre 2024, a versare entro il 16 dicembre 2024 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 5'000.--;

che con decreto 23 dicembre 2024 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 10 gennaio 2025 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che giusta l'attestazione 21 gennaio 2025 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 gennaio 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti