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4A_509/2019

contratto di compravendita,

Bundesgericht · 2019-11-05 · Italiano CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto con sentenza 23 luglio 2018 sia la petizione inoltrata dalla A.________Srl per ottenere la condanna della B.________Sagl al pagamento di euro 19'755.34, sia la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto di condannare l'attrice a versarle euro 8'610.-- per l'acquisto di due orologi.

E. 2 Con sentenza 9 settembre 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello con cui la A.________Srl chiedeva la reiezione della domanda riconvenzionale.

E. 3 La A.________Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso dell'11 ottobre 2019 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento dell'appello. Dichiara di impugnare la sentenza cantonale " per un inesatto accertamento dei fatti e violazione di diritto " e che l'atto ricorso " nella denegata ipotesi in cui il ricorso in materia civile non fosse ammissibile " va considerato come un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4.1 Poiché il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale ( DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

E. 4.2 In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti la ricorrente, laddove non si limita a lamentare una violazione del CPC (e quindi di una semplice legge federale), si confronta solo in parte con i dettagliati considerandi della sentenza impugnata, propone una propria appellatoria lettura delle risultanze istruttorie e nega in modo apodittico l'incontro, constatato dall'autorità cantonale, avvenuto nel negozio dell'opponente.

E. 5 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 novembre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_509/2019

Sentenza del 5 novembre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________Srl,

patrocinata dall'avv. Francesco Ceruti,

ricorrente,

contro

B.________Sagl,

patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,

opponente.

Oggetto

contratto di compravendita,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2018.118).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto con sentenza 23 luglio 2018 sia la petizione inoltrata dalla A.________Srl per ottenere la condanna della B.________Sagl al pagamento di euro 19'755.34, sia la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto di condannare l'attrice a versarle euro 8'610.-- per l'acquisto di due orologi.

2.

Con sentenza 9 settembre 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello con cui la A.________Srl chiedeva la reiezione della domanda riconvenzionale.

3.

La A.________Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso dell'11 ottobre 2019 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento dell'appello. Dichiara di impugnare la sentenza cantonale " per un inesatto accertamento dei fatti e violazione di diritto " e che l'atto ricorso " nella denegata ipotesi in cui il ricorso in materia civile non fosse ammissibile " va considerato come un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

4.1. Poiché il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale ( DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti la ricorrente, laddove non si limita a lamentare una violazione del CPC (e quindi di una semplice legge federale), si confronta solo in parte con i dettagliati considerandi della sentenza impugnata, propone una propria appellatoria lettura delle risultanze istruttorie e nega in modo apodittico l'incontro, constatato dall'autorità cantonale, avvenuto nel negozio dell'opponente.

5.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 novembre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti