diniego di giustizia; locazione, | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 B.________,
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alla ricorrente, al Pretore del Distretto di Lugano, a B.________ e a C.________. Losanna, 1° novembre 2021 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 01.11.2021 4A 495/2021 (4A_495/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 01.11.2021 4A 495/2021 (4A_495/2021) Tribunale federale I Corte di diritto civile 01.11.2021 4A 495/2021 (4A_495/2021)
diniego di giustizia; locazione, | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_495/2021 Sentenza del 1° novembre 2021 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Pretore del Distretto di Lugano, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, opponente
1. B.________,
2. C.________, patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini. Oggetto diniego di giustizia; locazione, ricorso contro la decisione emanata il 19 agosto 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano (CA.2021.50). Considerando: che, statuendo nell'ambito della causa incoata da A.________ nei confronti di B.________ e C.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 19 agosto 2021, dichiarato l'istanza irricevibile, poiché il termine per tradurla in italiano e produrla in 3 copie con i documenti allegati è scaduto infruttuosamente; che il 13 settembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta decisione, lamentando una denegata e ritardata giustizia, segnatamente per la durata della procedura; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti; che il Pretore, giudice di prima istanza, non rientra fra le predette autorità; che in queste circostanze il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che con l'evasione del gravame la richiesta di effetto sospensivo è divenuta caduca; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alla ricorrente, al Pretore del Distretto di Lugano, a B.________ e a C.________. Losanna, 1° novembre 2021 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti