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4A_467/2024

rigetto definitivo dell'opposizione,

Bundesgericht · 2024-05-16 · Italiano CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prevalendosi di una sentenza del Tribunale di famiglia di prima istanza francofono di Bruxelles del 29 luglio 2020, il 28 febbraio 2024 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 153'400.--. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano con giudizio del 16 maggio 2024.

E. 2 Con sentenza del 7 agosto 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________. Dopo aver ricordato, citando giurisprudenza e dottrina, che in applicazione dell'art. 80 LEF è un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione la decisione (o un titolo parificato) che condanna il debitore a pagare al creditore una somma di denaro determinata, ha negato che la sentenza belga adempia tali esigenze, poiché non stabilisce in modo preciso e definitivo l'importo della retta scolastica del figlio per il cui incasso l'escutente procede.

E. 3 Con ricorso del 6 settembre 2024 A.________ postula il rigetto definitivo dell'opposizione con la condanna di B.________ a pagare le tasse scolastiche per i prossimi 4 anni di fr. 153'400.--.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto.

In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti, con l'apodittica affermazione secondo cui "l'opinione che l'importo esatto delle tasse scolastiche, con quattro anni di anticipo, dovesse essere scritto nella sentenza del tribunale è errata", il ricorrente non spiega perché la predetta motivazione del giudizio impugnato violerebbe l'art. 80 LEF .

E. 5 Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_467/2024

Sentenza del 1° ottobre 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2024

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.68).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Prevalendosi di una sentenza del Tribunale di famiglia di prima istanza francofono di Bruxelles del 29 luglio 2020, il 28 febbraio 2024 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 153'400.--. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano con giudizio del 16 maggio 2024.

2.

Con sentenza del 7 agosto 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________. Dopo aver ricordato, citando giurisprudenza e dottrina, che in applicazione dell'art. 80 LEF è un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione la decisione (o un titolo parificato) che condanna il debitore a pagare al creditore una somma di denaro determinata, ha negato che la sentenza belga adempia tali esigenze, poiché non stabilisce in modo preciso e definitivo l'importo della retta scolastica del figlio per il cui incasso l'escutente procede.

3.

Con ricorso del 6 settembre 2024 A.________ postula il rigetto definitivo dell'opposizione con la condanna di B.________ a pagare le tasse scolastiche per i prossimi 4 anni di fr. 153'400.--.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto.

In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti, con l'apodittica affermazione secondo cui "l'opinione che l'importo esatto delle tasse scolastiche, con quattro anni di anticipo, dovesse essere scritto nella sentenza del tribunale è errata", il ricorrente non spiega perché la predetta motivazione del giudizio impugnato violerebbe l'art. 80 LEF .

5.

Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti