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4A 415/2024

Bundesgericht · 2024-06-14 · Italiano CH
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espulsione, | Diritto contrattuale

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 08.10.2024 4A 415/2024 (4A_415/2024) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 08.10.2024 4A 415/2024 (4A_415/2024) Tribunale federale I Corte di diritto civile 08.10.2024 4A 415/2024 (4A_415/2024)

espulsione, | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_415/2024 Sentenza dell'8 ottobre 2024 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Jametti, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinato dallo studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2024.78). Considerando: che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto, con giudizio del 14 giugno 2024, la domanda di espulsione inoltrata da B.________ nei confronti di A.________; che con sentenza 4 luglio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________; che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 5 agosto 2024; che con decreto 15 agosto 2024 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 30 agosto 2024 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; che il 4 settembre 2024 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 settembre 2024 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; che il 5 settembre 2024 la ricorrente è stata invitata senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso l'ufficio postale; che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; che il 3 ottobre 2024 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 8 ottobre 2024 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Jametti Il Cancelliere: Piatti