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4A_415/2024

espulsione,

Bundesgericht · 2024-10-08 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 8 ottobre 2024 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Jametti Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_415/2024

Sentenza dell'8 ottobre 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dallo studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2024

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2024.78).

Considerando:

che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto, con giudizio del 14 giugno 2024, la domanda di espulsione inoltrata da B.________ nei confronti di A.________;

che con sentenza 4 luglio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________;

che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 5 agosto 2024;

che con decreto 15 agosto 2024 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 30 agosto 2024 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;

che il 4 settembre 2024 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 settembre 2024 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che il 5 settembre 2024 la ricorrente è stata invitata senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso l'ufficio postale;

che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che il 3 ottobre 2024 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti