contratto di appalto; mercede | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 13.08.2015 4A 347/2015 (4A_347/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 13.08.2015 4A 347/2015 (4A_347/2015) Tribunale federale I Corte di diritto civile 13.08.2015 4A 347/2015 (4A_347/2015)
contratto di appalto; mercede | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_347/2015 Sentenza del 13 agosto 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ Sagl, patrocinata dall'avv. Alain Susin, opponente. Oggetto contratto di appalto; mercede, ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 25 febbraio 2014, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ Sagl, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato A.________ a versare all'attrice fr. 26'247.70, oltre interessi; che con sentenza 26 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________; che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 1° luglio 2015 con cui chiede l'accoglimento del suo appello; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile; che rimane quindi unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF; che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente limitandosi a riassumere la procedura giudiziaria e a contestare di aver tacitamente ratificato "gli impegni assunti dallo Studio di architettura"; che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti