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4A_339/2025

rigetto definitivo dell'opposizione,

Bundesgericht · 2025-07-09 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Con sentenza 14 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese, il reclamo presentato da A.________ contro la decisione in materia di rigetto definitivo dell'opposizione emanata dal Pretore del distretto di Lugano ad istanza di B.________.

In base al sistema di tracciamento degli invii raccomandati la sentenza di secondo grado è stata impostata il 17 aprile 2025 ed è stata oggetto di un tentativo di recapito al reclamante in Italia il 30 aprile 2025, fallito perché il destinatario era assente. Essa gli è finalmente stata recapitata il 30 maggio 2025.

E. 2 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso non datato, consegnato alle poste italiane il 28 giugno 2025 e giunto alla posta svizzera il 4 luglio 2025, con cui postula l'annullamento della predetta sentenza.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 3 Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. L'art. 48 cpv. 1 LTF prevede infine che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

In concreto il ricorso, che in base alle indicazioni del sistema di tracciamento degli invii raccomandati è giunto alla posta svizzera unicamente il 4 luglio 2025, si rivela manifestamente tardivo. Il termine di ricorso ha infatti iniziato a decorrere sette giorni dopo l'infruttuoso tentativo di recapito del 30 aprile 2025. Ma anche qualora si volesse prescindere dalla finzione di notifica di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF, l'esito dell'impugnativa non muterebbe. Il ricorrente ha preso in consegna la sentenza impugnata il 30 maggio 2025, ragione per cui quando il ricorso è stato trasmesso alla posta svizzera nel mese di luglio erano oramai passati più di 30 giorni.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 luglio 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_339/2025

Sentenza del 9 luglio 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Marcello Baggi,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.36).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza 14 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese, il reclamo presentato da A.________ contro la decisione in materia di rigetto definitivo dell'opposizione emanata dal Pretore del distretto di Lugano ad istanza di B.________.

In base al sistema di tracciamento degli invii raccomandati la sentenza di secondo grado è stata impostata il 17 aprile 2025 ed è stata oggetto di un tentativo di recapito al reclamante in Italia il 30 aprile 2025, fallito perché il destinatario era assente. Essa gli è finalmente stata recapitata il 30 maggio 2025.

2.

A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso non datato, consegnato alle poste italiane il 28 giugno 2025 e giunto alla posta svizzera il 4 luglio 2025, con cui postula l'annullamento della predetta sentenza.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3.

Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. L'art. 48 cpv. 1 LTF prevede infine che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

In concreto il ricorso, che in base alle indicazioni del sistema di tracciamento degli invii raccomandati è giunto alla posta svizzera unicamente il 4 luglio 2025, si rivela manifestamente tardivo. Il termine di ricorso ha infatti iniziato a decorrere sette giorni dopo l'infruttuoso tentativo di recapito del 30 aprile 2025. Ma anche qualora si volesse prescindere dalla finzione di notifica di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF, l'esito dell'impugnativa non muterebbe. Il ricorrente ha preso in consegna la sentenza impugnata il 30 maggio 2025, ragione per cui quando il ricorso è stato trasmesso alla posta svizzera nel mese di luglio erano oramai passati più di 30 giorni.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti