opencaselaw.ch

4A 283/2016

Bundesgericht · 2016-05-31 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

credito in conto corrente; interessi | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 maggio 2016 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 31.05.2016 4A 283/2016 (4A_283/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 31.05.2016 4A 283/2016 (4A_283/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 31.05.2016 4A 283/2016 (4A_283/2016)

credito in conto corrente; interessi | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_283/2016 Sentenza del 31 maggio 2016 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, ricorrente, contro B.________ SA in liquidazione, patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi, opponente. Oggetto credito in conto corrente; interessi, ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA in liquidazione nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza 2 settembre 2014, condannato il convenuto a pagare all'attrice euro 135'884.32; che con sentenza 21 marzo 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato il giudizio pretorile e ha ritornato l'incarto al primo giudice per la continuazione della procedura nel senso dei considerandi; che con ricorso in materia civile del 3 maggio 2016 A.________ chiede di annullare e riformare la sentenza di appello nel senso di respingere la petizione; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che sono decisioni finali secondo l'art. 90 LTF quelle che pongono fine al procedimento; che pertanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione di rinvio dell'autorità inferiore non è finale; che essa costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF); che spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2); che nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla perizia per la cui assunzione la causa è stata rinviata al giudice di primo grado) né il ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza; che in tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 maggio 2016 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti