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4A_154/2012

misure supercautelari,

Bundesgericht · 2012-03-26 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C.________, ha nominato D.________ quale amministratore pro tempore della B.________SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A.________, e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.

E. 2 Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A.________ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B.________SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.

E. 3 Giusta l' art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile ( DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.

Losanna, 26 marzo 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_154/2012

Sentenza del 26 marzo 2012

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

che agisce per sé e per la

2. B.________SA,

ricorrenti,

contro

C.________,

patrocinato dall'avv. Matteo Galante,

opponente.

Oggetto

misure supercautelari,

ricorso contro il decreto emanato il 7 marzo 2012

dal Pretore del Distretto di Lugano.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C.________, ha nominato D.________ quale amministratore pro tempore della B.________SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A.________, e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.

2.

Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A.________ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B.________SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.

3.

Giusta l' art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile ( DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.

Losanna, 26 marzo 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti